Contratto risolto se il ritardo nell’inadempimento diventa intollerabile di Francesca Resta

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Premessa
Il contratto può essere risolto se il ritardo nell’inadempimento diventa intollerabile rispetto alla prestazione da eseguire.
Questo il contenuto della Ordinanza della Corte di Cassazione n. 40988 del 2021 con cui la Corte stessa ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata rinviando alla Corte d’Appello di Brescia per un ulteriore pronunciamento sul tema.
La vicenda 
La vicenda nasce da un contratto del 1976, con cui le parti, senza prefissione di un termine e senza aver predisposto obblighi specifici in merito, avevano stipulato che una delle due parti avrebbe ristrutturato due immobili di proprietà dell’altra parte.
Il compenso sarebbe stato in minima parte saldato in contanti, mentre la maggior parte sarebbe stato corrisposto tramite una percentuale sulla vendita degli immobili ristrutturati, vendita che sarebbe dovuta avvenire con il consenso delle parti stesse.
I lavori tardavano ad essere eseguiti e la mancanza di chiare pattuizioni relativamente ai diritti e doveri contrattuali portava ben presto le parti al disaccordo.
Già nel 1979 veniva instaurato un primo contenzioso presso il Tribunale che definì nel 1982 il contratto come associazione in partecipazione, dichiarando altresì la risoluzione del contratto stesso, tale sentenza veniva appellata presso la Corte d’Appello di Brescia, la quale riformò la sentenza di primo grado annullando la risoluzione del contratto.
Sul medesimo caso si espresse poi anche la Cassazione con la sentenza n. 194/1995, la quale confermata la qualificazione del rapporto negoziale, confermò, il rigetto della domanda di risoluzione, precisando che l’inerzia totale o comunque il mancato perseguimento di una parte dei fini cui è preordinata l’attività di gestione dell’impresa o dell’affare costituente oggetto del contratto, può legittimare l’azione di risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453, 1454 c.c. anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell’associato o termini per l’adempimento dell’obbligo assunto dalla controparte qualora, secondo l’insindacabile giudizio del Giudice di merito, il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza.
Legittimata a ritenere l’inadempimento come protratto per un tempo irragionevole, una delle due parti instaurò autonomo giudizio nei confronti degli eredi dell’altra parte, al fine di ottenere il risarcimento del danno oltre che la risoluzione del contratto.
Tale secondo filone di giudizio ha dato origine ad una sentenza del Tribunale del 2011 la quale, accertato l’inadempimento contrattuale, ha condannato i convenuti in solido a risarcire il danno, vi è poi stata una sentenza della Corte d’appello di Brescia, con cui veniva rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale e un giudizio di Cassazione, concluso con la citata ordinanza, a cui seguirà un ulteriore giudizio di appello.
Il ragionamento della Corte di Cassazione 
La Corte, dunque, dopo un iter giudiziario particolarmente complesso e lungo è giunto ad affermare che anche se il contratto non conteneva un termine essenziale esplicito, pur tuttavia la parte adempiente ha diritto alla risoluzione del contratto ed anche al risarcimento del danno, qualora il ritardo diventi intollerabile rispetto alla prestazione da eseguire.
Dal momento che la vicenda trae origine in tempi molto lontani, controparte aveva ovviamente eccepito che non si potesse invocare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per sopravvenuta prescrizione.
La Corte d’Appello di merito aveva accolto in un primo momento questa tesi, ma la parte danneggiata non si è arresa ed ha fatto ricorso fino in Cassazione per vedere riconosciuto il proprio diritto (anche se lo ricordiamo, la vicenda non è ancora chiusa dal momento che il giudizio di rinvio ancora non si è tenuto).
Secondo il ragionamento della Corte il termine prescrizionale non può decorrere in questo caso da una data precisa, anche perché nel contratto originale non vi era una data precisa per l’adempimento, di tal modo, qualora non vi sia un termine esplicito, lo stesso ai fini della prescrizione deve decorrere dal momento in cui l’inadempimento diventi intollerabile.
A questo ragionamento si potrebbe eccepire che l’art. 1454i c.c. richiede alla parte adempiente di diffidare con atto scritto la parte inadempiente e che dunque qualora manchi questo passaggio formale, la parte adempiente non possa poi eccepire l’inadempimento per superamento del termine e la richiesta di risarcimento del danno. In realtà non è del tutto così, infatti sia la Corte di Cassazione in esame che altre sentenze conformi che si andranno ad analizzare, ben sottolineano l’aspetto sostanziale della questione, più di quello formale, rimarcando che nei contratti in cui non vi è un termine, l’inadempimento si verifica quando sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
La Corte censura la decisione della Corte d’Appello di merito principalmente rimarcando che la stessa avrebbe dovuto indagare meglio il caso concreto, il Collegio di merito, infatti, si è limitato a sottolineare che il contratto risaliva al 1976, e che la domanda giudiziale di risoluzione e di risarcimento del danno era del 2004, ma tale formale considerazione non è sufficiente ad esaurire i rapporti tra le parti, motivo per cui la Corte ha cassato la sentenza.
La verifica sostanziale del momento in cui il ritardo è diventato intollerabile, non spetta tuttavia alla Corte di Cassazione, la quale ha appunto re-inviato la questione al Giudice di merito, indicando il principio di diritto che lo stesso dovrà seguire nel risolvere il caso.
I precedenti 
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in tema di prescrizione e di ritardo nell’inadempimento, in realtà non era nuovo per la Corte di Cassazione, sono infatti molte le sentenze conformi che hanno il medesimo contenuto.
In questa sede non si possono citare tutte, ci si limiterà a ricordare quelle che nel dettaglio si sono maggiormente soffermate sull’aspetto del termine e della prescrizione.
Alcune sentenze si sono occupate proprio di vicende contrattuali, altre di diritti potestativi, ma arrivando spesso, alle medesime conclusioni.
Quanto al primo tipo di sentenze si può ricordare Cassazione – Sez. 3, sentenza n. 14243/2020, (Rv. 658619) in cui viene sottolineato che nelle prestazioni contrattuali in cui non è espressamente previsto un termine per l’adempimento, il decorso dello stesso, può essere effettuato con riferimento agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti. Se dall’analisi di questi elementi emerge che è decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il chè possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, allora vi sarà inadempimento contrattualeii.
Come detto poi vi è un secondo gruppo di sentenze che si sono occupate del decorso del termine con riferimento ai diritti potestativi. In questi casi il termine decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della controparte, di modo che nell’ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell’adempimento eccede ogni limite di tolleranzaiii.
La verifica del caso concreto in ogni caso è rimesso ai Giudici di merito, non potendosi esprimere la Corte di Cassazione su questione concreta, ma dovendo limitare il suo giudicato su questioni meramente giuridicheiv.
Conclusioni 
Il termine è un elemento importantissimo del contratto, e questo è nozione comunev.
Se è qualificato come essenziale, rappresenta un caso (come la diffida ad adempiere e la clausola risolutiva espressa) di risoluzione di diritto del contrattovi.
Ma esistono anche casi in cui il termine non viene fissato espressamente ed in questo caso è necessario chiedersi se e quando il mancato adempimento dia origine al diritto per la parte adempiente di chiedere la risoluzione contrattuale, unitamente al risarcimento del danno.
Va da sé che un qualche tipo di tutela anche in caso di termine non indicato come essenziale, vada garantito alla parte adempiente, per il chè la giurisprudenza si è trovata spesso a dover definire contenziosi che avessero come oggetto la tutela del diritto alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento, a fronte della eccezione di prescrizione del diritto.
Le conclusioni della Corte, racchiuse nella ordinanza analizzata, rappresentano un punto importante e una tutela forte per il creditore, il quale potrà far valere, anche a distanza di molto tempo, l’inadempimento per mancato rispetto del termine, dovrà tuttavia dimostrare che il ritardo nell’inadempimento è diventato intollerabile rispetto alla prestazione da eseguire. Sarà a questo punto interessante verificare come nel concreto la Corte d’Appello di Brescia, applicherà questo principio di diritto. Non resta che attendere.

Avvocato Francesca Resta

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