IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSE – LA LIMITAZIONE AI SOLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI – dell’Avvocato Chiara Bevilacqua

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Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 21 gennaio 2022, ha approvato il «Regolamento unitario per gli organismi di mediazione forensi costituiti dai Consigli dell’Ordine degli avvocati» in favore dei COA che vogliano creare, anche in forma associata, un organismo di mediazione (ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010), oppure aggiornare il regolamento in questione alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente, anche alla luce della valorizzazione delle ADR da parte della recente riforma del processo civile.

Nella premessa del «Regolamento unitario per gli organismi di mediazione forensi costituiti dai consigli dell’ordine degli avvocati» la delibera pone l’accento sulla centralità del meccanismo di designazione del mediatore al fine di garantire la totale imparzialità del procedimento e sulla necessità, per alcune materie trattate, di un’elevata competenza del mediatore. A questo fine il Consiglio Nazionale Forense sta predisponendo specifiche linee guida.

Il CNF dichiara di avere compiuto delle scelte di fondo nel predisporre il regolamento e di avere di conseguenza previsto delle regole base a cui dovranno attenersi i COA che desiderano creare organismi di mediazione:

 

  • le parti possono prendere parte ai procedimenti di mediazione con il ministero di un difensore e, se non abbienti, possono fare domanda per accedere al patrocinio gratuito;
  • la formulazione della proposta conciliativa è subordinata alla richiesta congiunta delle parti e alla valutazione del mediatore;
  • la proposta conciliativa spetta solo al mediatore che ha condotto il procedimento, se fosse infatti affidata a un terzo si correrebbe il rischio di affidare la procedura a un soggetto terzo e imparziale e non a un «compositore amichevole»;
  • l’organismo di mediazione può scegliere di limitare l’attività di mediazione ad alcune delle materie contemplate dal d.lgs. n.  28/2010 e a quelle successivamente introdotte da previsioni legislative;
  • i mediatori possono essere solo avvocati iscritti all’albo;
  • la designazione del mediatore deve avvenire in base a un «meccanismo di rotazione», tenendo conto del valore, della materia e dell’oggetto della controversia e della competenza del mediatore;
  • al fine di garantire la competenza del mediatore, è necessario che lo stesso, quando si iscrive al registro dei mediatori, dichiari per quali materie si candida a prestare la propria attività;
  • i Consigli dell’Ordine degli avvocati, a parte le regole che riproducono disposizioni legislative, possono modificare tutte le altre disposizioni del regolamento;
  • alla luce anche di quanto verificatosi a causa della pandemia si è deciso infine di contemplare anche un modello di procedimento di mediazione da tenersi in modalità telematica «previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento». A tal proposito si rammenta che il d.lgs. 28/2010 lasciava del resto la possibilità agli organismi di mediazione di prevedere nei propri regolamenti tale modalità di svolgimento del procedimento.

La scrivente, riservandosi sin d’ora di approfondire in seguito ulteriori aspetti della normativa in oggetto, nell’attuale formulazione della delibera del CNF, ritiene non risulti del tutto chiara la ratio della limitazione, ai soli iscritti all’Albo degli avvocati, dell’elenco dei mediatori che prestano la propria opera presso l’organismo di mediazione forense.

Invero, la figura professionale del mediatore deve essere diversa da quella del difensore: il mediatore non è tenuto ad applicare le sole norme di diritto sostanziale e processuale; utilizza un registro linguistico differente e aiuta le parti alla costituzione di un accordo che va al di là degli schemi giuridici, un accordo dalle stesse voluto e per ciò destinato a durare nel tempo.

L’inserimento nell’elenco dei mediatori di qualifiche professionali eterogenee, si pone in linea con il criterio della specializzazione inserito tra i principi fondanti nella delibera del CNF oggetto di analisi. La differenziazione delle competenze coadiuva la parti nell’individuazione di un risultato che soddisfi appieno gli interessi e i bisogni di ciascuna.

Da un lato è necessario che la formazione e l’aggiornamento permanente del mediatore venga rafforzato, come previsto altresì nella legge delega per la riforma del processo civile del 26 novembre 2021, n. 216. Dall’altro lato, tale obiettivo  potrebbe non essere utilmente conseguito tramite una selezione aprioristica delle categorie professionali, a discapito di un percorso di formazione e di verifica teorico/pratico delle competenze.

 

Avvocato Chiara Bevilacqua

Le opinioni espresse nel presente articolo sono personali dell’autrice e non intendono vincolare l’organismo DPL Mediazione & Co.

 

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