La sentenza in commento trae origine da una controversia in materia condominiale, con la quale
alcuni condomini avevano avviato una mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente e,
successivamente, citato in giudizio un condòmino che aveva installato una gigantografia su un
muro, ritenendo quest’ultimo di sua proprietà esclusiva.
Il condòmino convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea, eccepiva l’improcedibilità della
domanda, rilevando che il tentativo di conciliazione era stato promosso solo da uno degli attori e
presso un Organismo territorialmente incompetente.
Il Tribunale decideva la controversia in senso favorevole per gli attori;
il condòmino soccombente, quindi, proponeva appello e la Corte d’Appello di Torino dichiarava
improcedibile la domanda proposta per la mancata partecipazione di tutti i comproprietari al
procedimento di mediazione.
I condòmini, a questo punto. ricorrevano in Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza numero 34717 del 12 dicembre 2023, ha deciso nel senso che se
più soggetti sono disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, come nel
caso dei condomini, la proposizione della mediazione obbligatoria, da parte di uno solo di essi,
deve essere considerata sufficiente con riferimento al rispetto della condizione di procedibilità, ai
fini della prosecuzione del contenzioso in sede giudiziale.
In particolare, secondo la Suprema Corte, nel caso specifico non sarebbe stata necessaria la
partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, in quanto condizione necessaria e
sufficiente di valida prosecuzione della mediazione sarebbe stato il fatto che, anteriormente
all’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro
l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, fosse stato stato regolarmente espletato il
tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori – condomini,
disgiuntamente legittimati.
Peraltro, il potere del partecipante alla mediazione, conclusasi negativamente, seppur validamente
instaurata, non potrebbe essere, secondo i giudici, inficiato dalla mancata partecipazione al tentativo
di conciliazione da parte degli altri legittimati, tanto che, in tal caso, rimarrà improcedibile la sola
domanda di questi ultimi i quali, peraltro, potranno peraltro giovarsi, dell’eventuale esito positivo
del giudizio promosso dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così
come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).
La sentenza si segnala, oltre che per i principi sopra espressi, per l’ulteriore considerazione dei
giudici in relazione al termine per l’esperimento della seconda mediazione, oltre il termine fissato
dal giudice. Al riguardo, infatti, i giudici precisano che detto termine non deve essere considerato
perentorio e che è sufficiente che la mediazione sia esperita entro il termine di prosecuzione del
giudizio, così come già statuito dalla Corte di Cassazione (Cass.40035/2021).
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