Patrocinio a spese dello Stato e mediazione obbligatoria con esito negativo: una interessante pronuncia del Tribunale di Savona Dell’Avvocato Piccardo Giuseppe

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Il decreto  del Tribunale di Savona 5 dicembre 2023 risulta essere particolarmente interessante laddove statuisce che sia possibile la liquidazione dei compensi all’avvocato che abbia assistito una parte in una mediazione obbligatoria, anche nel caso in cui quest’ultima si concluda con esito negativo.

In particolare, nel caso di specie, l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Savona e la Ragioneria della Corte d’Appello di Genova contestavano il decreto di liquidazione nella parte in cui aveva riconosciuto il compenso per l’attività di mediazione.

Il Tribunale di Savona, diversamente, riteneva possibile detta liquidazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:

* le attività svolte in vista di una successiva attività giudiziaria equivalgono a attività giudiziale;

* devono essere considerate giudiziali anche le attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali;

* la mediazione è, per legge, condizione di procedibilità della domanda;

* la possibilità dì procedere con la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato può essere riconosciuta solo in caso di esito negativo della mediazione.

Il Tribunale ligure addiviene all’enunciazione di detti principi rilevando che  “già in più occasioni la Suprema Corte (ex multis: Cass., 23.11.2011, n. 24723; Cass., 19.4.2013, n. 9529) ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando come “se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria , essa è ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato” e che “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”  e che, quindi  “il richiamo alla decisione resa da C.Cost 20.1 2022 n. 10 (…), pur senza esplicitazione manifesta, è del tutto inconferente alla fattispecie, atteso che la pronuncia della Consulta è relativa al pagamento di compensi al difensore nell’ipotesi in cui la mediazione si sia conclusa con esito positivo, ovvero all’ipotesi in cui vi era effettivamente lacuna normativa e l’assenza di una lite giudiziale pendente impediva l’applicazione della regola espressa dalla giurisprudenza e richiamata sopra, che, anzi ad un’attenta lettura della decisione della Consulta sopra richiamata risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale”.

Per comprendere la problematica affrontata nel provvedimento in commento, occorre ricordare che la Suprema Corte, con la pronuncia numero 18123 del 31 agosto 2020, aveva confermato l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato per l’attività stragiudiziale in generale, precisando l’esclusione del beneficio nel caso di mediazione non seguita da giudizio.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 10 del 20 gennaio 2022, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 74, comma 2, e 75, coma 1, del DPR n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.


Dunque, in considerazione di quanto sopra riportato e dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, sembrerebbe possibile ritenere che il patrocinio a spese dello Stato sia liquidabile solamente nell’ipotesi di mediazione conclusasi positivamente.

Al riguardo, la dottrina, in assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto, a commento delle nuove norme introdotte dalla riforma Cartabia, si era espressa sostenendo diverse opinioni, tra le quali la possibile incostituzionalità della norma, nella parte in cui non prevede il patrocinio a spese dello Stato in caso di esito negativo del procedimento.

Il Tribunale di Savona supera dette obiezioni ritenendo, come anticipato, con riferimento alla fattispecie concreta, che l’attività di mediazione, in quanto prodromica al giudizio, è da considerare volta all’esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio.

Il provvedimento, a sommesso avviso dello scrivente, seppur sviluppi una tesi articolata e argomentata, non è condivisibile laddove inquadra l’attività di mediazione nell’ambito giudiziale; e ciò in quanto l’attività di mediazione è propriamente stragiudiziale ed autonoma rispetto al giudizio, seppur, in alcuni casi, condizione di procedibilità della domanda.

La giurisprudenza che si formerà sul punto potrà chiarire meglio l’interpretazione più corretta ed adeguata del nuovo testo normativo.

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TRIBUNALE DI SAVONA
R.G.N. 844/2021
DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE IN MATERIA CIVILE

visto il decreto di liquidazione reso in data 21.3.2022 in favore dell’Avv. S A, quale difensore di B G ammessa al PSS;
vista la nota dell’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Savona e l’allegato rilievo 7/RAG della Corte di Appello di Genova che censura l’avvenuto riconoscimento del compenso per la fase di mediazione; ricordato che il compenso liquidato per la fase di mediazione è rappresentato dalla sola indennità base applicata la riduzione prevista per ipotesi di mediazione obbligatoria e ridotti ulteriormente gli importi ex art. 130 DPR 115/2002, per un totale complessivo liquidato pari a € 45,00;
ricordato che il residuo importo di € 6.715,00 è totalmente ascrivibile alle quattro fasi previste ex DM 55/14 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi il Tribunale.
rilevato che con riferimento al caso di specie l’attivazione della mediazione era prodromica ed ineludibile, vertendosi in ipotesi per cui la Legge prevede (art. 5 D.lgs 28/2010) la stessa quale condizione di procedibilità;
rilevato inoltre che in tal caso è obbligatoria l’assistenza del difensore (art. 5 comma 1 bis d.lgs 28/2010 e s.m.);
ricordato che all’avvocato è impedito chiedere compensi al proprio Assistito ammesso al PSS, incorrendo – altrimenti – in ipotesi di responsabilità disciplinare;
ricordato che già in più occasioni la Suprema Corte (ex multis: Cass., 23.11.2011, n. 24723; Cass., 19.4.2013, n. 9529) ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando come “se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria , essa è ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato” e che “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”;
osservato che tali dicta si attagliano perfettamente all’ipotesi di specie in cui l’esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell’azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio;
osservato che il richiamo alla decisione resa da C.Cost 20.1 2022 n. 10 che traspare in seno alla nota 7/RAG pur senza esplicitazione manifesta, è del tutto inconferente alla fattispecie, atteso che la pronuncia della Consulta è relativa al pagamento di compensi al difensore nell’ipotesi in cui la mediazione si sia conclusa con esito positivo, ovvero all’ipotesi in cui vi era effettivamente lacuna normativa e l’assenza di una lite giudiziale pendente impediva l’applicazione della regola espressa dalla giurisprudenza e richiamata sopra, che, anzi ad un’attenta lettura della decisione della Consulta sopra richiamata risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale

P.Q.M.

non si ravvisa la sussistenza di alcun errore materiale nel decreto di liquidazione Tribunale di Savona de 21.3.2022 e si conferma lo stesso.
Manda la cancelleria a comunicare Il presente decreto al difensore alle parti ed al P.M.
Savona, 05/12/2023
Il Giudice G.O.T. dott. Maria Clementina Traverso

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