Il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 746/2024 del 12.9.2024 ha stabilito l’improcedibilità della domanda attorea ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010 per mancata introduzione della procedura di mediazione facoltativa da parte dell’attore.
Inoltre, ha condannato la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese della lite.
Nel caso in discussione, un soggetto aveva agito in giudizio chiedendo di accertare l’inadempimento contrattuale del convenuto e condannarlo al ristoro dei costi sostenuti per l’investimento discografico e al risarcimento del danno, oltre alle spese di causa. Il convenuto si costituisce e respinge le richieste, proponendo una domanda riconvenzione in cui chiede il risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa degli inadempimenti di parte attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Viene disposto dal Giudice che le parti esperiscano il tentativo facoltativo di mediazione “con onere di impulso a carico della parte attrice, dispone che l’attore esperisca la procedura di mediazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza”.
Alla prima udienza, il Giudice preso atto della rinuncia ai termini di cui all’art. 189 c.p.c. rimette la causa in decisione.
In sede di decisione, il Giudice ha ricordato che il decreto legislativo n. 28/2010 all’art. 5 quater dispone che:
-il Giudice fino al momento della precisazione delle conclusioni può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento del tentativo di mediazione;
-la mediazione demandata dal Giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
– infine, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso, il Giudice ha continuato osservando che la parte attrice non solo non ha fornito la prova di aver esperito il procedimento di mediazione, ma non ha neppure ritenuto di comparire alla prima udienza fissata nel provvedimento, concludendo dunque per la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta da parte attrice.
La declaratoria di improcedibilità costituisce ragione ostativa all’esame dell’atto introduttivo del giudizio da parte del Giudice e non potrà dunque esaminare il merito della questione.
Con riferimento alle spese del giudizio, il Giudice dichiara di condividere la tesi di quella giurisprudenza di merito che ritiene che non sussistano ragioni gravi ed eccezionali per giustificare la compensazione delle spese in casi come quello di specie, considerato che parte attrice ha avviato il giudizio senza poi compiere gli adempimenti necessari per la prosecuzione. Di conseguenza, la condotta di parte attrice è motivo sufficiente per non disporre la compensazione delle spese. Sulla base del criterio sancito dall’art. 91 c.p.c, le spese devono essere poste a carico della parte attrice per aver intrapreso un’azione giudiziaria incompleta per la mancata ottemperanza della procedura di mediazione, costringendo parte convenuta alla sopportazione delle spese legali connesse al giudizio. Pertanto, il Giudice ha concluso che le spese giudiziali devono porsi a carico della parte attrice.