Si può accedere alla mediazione civile e commerciale per conciliare una controversia vertente su
diritti disponibili, secondo l’art. 2 del Dlgs. 28/2010. Ferma la clausola generale dell’art. 2, la
revoca dell’amministratore di condominio, e le relative controversie, non sono soggette alla
condizione preliminare di procedibilità introdotte dal decreto.
La cd Riforma Cartabia, introdotta dal D.lgs.149/2022, che ha esteso il novero delle materie (dalle
iniziali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari alle nuove associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, società di persone e subfornitura), pur incidendo sui i procedimenti di volontaria
giurisdizione in generale, non ha toccato il punto della revoca dell’amministratore di condominio in
particolare. In caso il tribunale emetta un decreto di revoca, si tratterrebbe di un provvedimento di
questo genere, sostitutivo della volontà dell’assemblea condominiale. Questo procedimento, non
avendo carattere contenzioso, non soggiacerebbe dunque alla condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
La vicenda giunta all’esame degli Ermellini era sorta in un piccolo condominio composto da cinque
unità immobiliari, nel quale due proprietari presentarono ricorso al Tribunale di Padova per ottenere
la revoca dell’amministratore di condominio incaricato dagli altri condomini e la nomina, ai sensi
dell’;art. 1129 c.c., di un amministratore giudiziario.
Il Tribunale di Padova, con decreto, dichiarava l’improcedibilità del ricorso presentato per mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, e per l'effetto
condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti si appellarono quindi alla Corte di appello di Venezia, che rigettava il reclamo e
compensava le spese di lite. Il Giudice escludeva, infatti, l'applicazione della condizione di
procedibilità ai procedimenti che si svolgano in camera di consiglio (in cui rientra appunto il
giudizio di revoca dell’amministratore di condominio).
La Corte di merito ritenne fondata, altresì, l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli originari
resistenti. Essi, nel costituirsi, avevano dedotto l’inesistenza del numero minimo di otto condomini
ex art. 1129, primo comma c.c., per valutare nel merito la domanda attorea.
La questione giunge in Cassazione, con quattro motivi di ricorso.
Con il primo, i ricorrenti lamentarono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma
7 Cost., 156 e 161 c.p.c. per contrasto irriducibile fra motivazione e dispositivo in relazione all’art.
360, comma 1 n. 3 c.p.c., nullità del decreto impugnato per motivazione apparente, perplessa ed
obiettivamente incomprensibile ai sensi dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., oltre a contraddittorietà
e/o a manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, in quanto pur avendo il giudice del
gravame riconosciuto l’ammissibilità del reclamo e l’erroneità del decreto impugnato, dichiarava
compensate le spese di lite.
Secondo i ricorrenti, le spese andavano poste a carico delle parti reclamate.
Il giudice del reclamo, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe pronunciato oltre i limiti delle eccezioni
fatte valere dalle parti, e sarebbe incorso in difetto assoluto di motivazione per omessa valutazione
di prove documentali decisive per il giudizio e, soprattutto (n.d.r.), attribuito l'onere di provare i
fatti, su cui l’eccezione accolta si fondava, a carico dei ricorrenti, determinando una inversione
dell’onere probatorio (e, per l’effetto, delle spese di giudizio) che doveva invece essere posto a
carico delle parti resistenti che ne eccepivano l’insussistenza.
Per la Suprema Corte, però « è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.,
avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale
in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.,
trattandosi di provvedimento che non ha carattere decisorio, giacché non preclude la richiesta di
tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio di cognizione, del diritto su cui il
provvedimento incide».
Tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al
pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e
credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.