Condizione di procedibilità della domanda e (ir)rilevanza del tempo di svolgimento della mediazione – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Il Tribunale di Velletri, con la sentenza del 27 dicembre 2024, numero 2626, si è
pronunciata sulla rilevanza del tempo trascorso dalla mediazione, in rapporto
all’avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
La sentenza è stata emessa con riferimento ad un procedimento in materia di diritti reali,
ed in particolare in materia di servitù di passaggio coattivo su fondo intercluso, a causa di
uno smottamento, che vedeva parti in causa un Comune ed il proprietario del fondo
suddetto.
Tra le difese proposte dall’attore, vi era, in particolare, l’eccezione di improcedibilità della
domanda, fondata sulla circostanza dell’esperimento della mediazione nell’anno 2013,
quindi diversi anni prima del contenzioso giudiziario, e conclusasi negativamente.
Il Tribunale di Velletri, respinge l’eccezione suddetta, ritenendo, testualmente, che risulta
del tutto irrilevante “ che il relativo procedimento si fosse svolto diversi anni prima
dell’instaurazione del giudizio, non sussistendo “alcuna disposizione normativa che
prescriva la caducazione o l’inefficacia degli effetti della mediazione per mero
decorso temporale”
Nel caso specifico, il tentativo di mediazione era stato esperito, si era concluso con
verbale negativo, e nessuna delle parti in causa ne contestava la regolarità, né l’effettività
della stessa. Peraltro, trattandosi di controversia in materia di diritti reali, la mediazione era
ed è obbligatoria per legge, e correttamente, era stata promossa dalla parte che,
successivamente, ha agito in giudizio.
Il Tribunale di Velletri, sul presupposto che i motivi di improcedibilità della domanda sono
tipizzati e che nessun limite temporale è stato introdotto dal legislatore, nel D.Lgs.28/2010
e s.m.i., ritiene che il decorso di alcuni anni tra la redazione del verbale e l’avvio del
giudizio non sia rilevante, in relazione alla mera procedibilità della domanda
Questa interpretazione, seppur non unanimemente condivisa, ha il pregio di garantire
stabilità e certezza giuridica e impedire che l’eccezione di improcedibilità possa essere
utilizzata dalle parti, strumentalmente, per ritardare il procedimento giudiziario.
In ogni caso, l’accoglimento di detto principio non incide sulla questione, diversa ma
collegata, della prescrizione del diritto, nel senso che si dovrà sempre tenere conto del
termine di prescrizione della domanda giudiziale, per la tempestiva introduzione del
giudizio, tenuto conto dell’interruzione dello stesso con il deposito dell’istanza di
mediazione.

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