In un procedimento di Opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione di
improcedibilità è fondata e viene accolta dal giudice se le parti si sono obbligate in
virtù di una clausola delle condizioni generali di contratto che rende obbligatoria la
esperibilità della mediazione. Tale clausola ha il seguente tenore: “ Le parti
convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti dal contratto o comunque
collegate ivi comprese quelle relative alla sua validità…..al tentativo obbligatorio
di Mediazione conformemente al relativo Regolamento…..
Tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti ai
sensi dell’art. 1372 c.civ. Né può dirsi violazione del principio costituzionale sancito
dall’art. 24 Cost. in relazione alla possibilità di adire l’autorità giudiziaria per far
valere i propri diritti.