In presenza di una clausola contrattuale che rende obbligatoria la mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile se non si esperisce la mediazione – DELLA DOTTORESSA ELISABETTA MUTTI

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In un procedimento di Opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione di

 

improcedibilità è fondata  e viene accolta dal giudice se le parti si sono obbligate in

 

virtù  di una clausola  delle condizioni generali di contratto che rende obbligatoria la

 

esperibilità della mediazione. Tale clausola ha il seguente tenore: “  Le parti

 

convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti  dal   contratto o comunque

 

collegate ivi comprese   quelle relative alla sua validità…..al tentativo obbligatorio

 

di  Mediazione conformemente al relativo Regolamento…..

 

Tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti ai

 

sensi dell’art. 1372 c.civ.  Né può dirsi violazione del principio costituzionale sancito

 

dall’art. 24 Cost. in relazione alla possibilità di adire l’autorità giudiziaria per far

 

valere  i propri diritti.

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