La procedura legislativa ordinaria dell’Unione Europea prevede che la proposta di legge sia formulata dalla Commissione e sottoposta a Parlamento e Consiglio. Il Parlamento ha un ruolo attivo, può modificare la proposta.
La base giuridica è il Trattato di Lisbona (art. 294 TFUE), che riprende la cd. procedura di codecisione Parlamento-Consiglio, introdotta dal Trattato di Maastricht.
Ricevuta la proposta, il Parlamento la esamina e, se è il caso, la modifica e la ri-sottopone al Consiglio.
Se il Consiglio approva, il testo è adottato, altrimenti la proposta già modificata ritorna al Parlamento per una seconda lettura entro un tempo di tre mesi per approvare, respingere o proporre modifiche al testo operate dal Consiglio. In quest’ultimo caso, qualora vengano proposti nuovi emendamenti, il testo revisionato è inoltrato al Consiglio e alla Commissione, tenuta formulare un relativo parere. Entro successivi tre mesi, il Consiglio può approvare gli emendamenti proposti, ma se non li approva, va convocato, sentito il Presidente del Parlamento, entro sei settimane il Comitato di conciliazione. Esso è composto da Parlamentari e membri del Consiglio in pari numero e deve produrre un testo di comune accordo, che verrà letto una terza volta da Parlamento e Consiglio.
Se non viene adottato da uno solo di questi organi, la procedura si conclude.
Sono previste procedure legislative speciali quali
– procedura di consultazione, nella quale il Consiglio è tenuto a consultare il Parlamento sulla base di una proposta della Commissione, ma non è tenuto ad accettare il punto di vista del Parlamento. Si applica in materia di concorrenza e mercato interno (art. 289 TFUE);
– procedura di approvazione il Parlamento può accettare o respingere una proposta ma non può suggerire modifiche. Es. ratifica di un trattato internazionale (art. 218 TFUE)