La Legge 206/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di dicembre 2021 – nota anche come
Riforma Cartabia – dà corpo all’efficienza del processo civile. Nella prospettiva della riduzione dei
tempi della giustizia, ampio spazio viene riservato alla valorizzazione delle ADR, tecniche
alternative alla risoluzione del conflitto. In questo ambito viene regolamentata ulteriormente la
Mediazione Familiare, già inquadrata dalla legge 4 del 2013 sulle professioni non ordinistiche.
Il comma 21 della nuova legge, alla lettera O, inquadra con chiarezza l’attività professionale del
Mediatore Familiare, adeguatamente formato e con regole deontologiche e tariffe come già previste
dalla legge 4/2013. Alla lettera P della legge, si prevede inoltre l’istituzione presso ogni tribunale di
un elenco di mediatori familiari iscritti presso un’associazione di categoria, secondo quanto già
disciplinato dalla legge 4/2013, ed è prevista per le parti in conflitto la possibilità di scegliere il
Mediatore Familiare fra gli iscritti a tale elenco. La medesima lettera P precisa che i mediatori
familiari debbano essere provvisti di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina
giuridica della famiglia, di tutela dei minori, di violenza di genere e di violenza domestica. E’
d’obbligo interrompere la mediazione familiare in tutti quei casi nei quali emerga qualsiasi forma di
violenza reciproca.
A differenza di altri articoli e commi della Legge 206/2021, immediatamente precettivi a far data
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 23 e tutte le lettere in esso contenute
necessitano della emissione di un decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro il 23 dicembre
2022. Nell’attesa, va comunque ricordato che la mediazione familiare è, comunque, già prassi
consolidata ed applicata in riferimento alla citata legge 4/2013.
Occorre infine evidenziare come soltanto gli iscritti ad un’associazione di categoria riconosciuta,
potranno essere inseriti negli elenchi dei Mediatori Familiari dei tribunali, dai quali i Giudici e le
parti potranno attingere.
Il rafforzamento della mediazione familiare, quale strumento di risoluzione dei conflitti, previsto
dalla riforma in corso di approvazione definitiva, è sicuramente apprezzabile e rappresenta un passo
importante nella direzione di favorire la prevalenza di un’ottica di interdisciplinarità,
collaborazione attiva ed autonoma delle parti nella risoluzione dei contrasti familiari, molto più
utile, ad avviso dello scrivente, di imposizioni di carattere “giuridico” che in caso di altissima
conflittualità non verranno quasi mai rispettate e creeranno attriti continui tra coniugi. Il diritto
puro, forse, non è lo strumento migliore di risoluzione delle controversie familiari.
Sono Avvocato del Foro di Savona (SV) e mediatore civile e commerciale con DPL Mediazione. Esercito la professione di avvocato civilista nell’ambito del diritto privato, con particolare riguardo alla responsabilità civile, alla contrattualistica ed al diritto di famiglia e delle successioni.
Sono Presidente della Sezione di Savona dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – ONDIF e della sezione dell’Unione Nazionale Avavocati Mediatori – UNAM della medesima città.
Sono autore di articoli per la rivista ONDIF “Diritto e processo”, coautore del volume di diritto civile “Un anno di sentenze” (editore Giappicchelli 2019, 2020 e 2021), del volume “Tutela del credito”, facente parte della collana “Le Fonti del diritto italiano” (curatori del volume Professori Alpa e Mariconda, ed. Giuffrè, 2021, in corso di pubblicazione), nonchè collaboratore della riviste “Persona e Danno” e “Nuova giurisprudenza Ligure”.
Ho scelto di essere mediatore civile e commerciale perché ritengo che sia uno strumento fondamentale per una giustizia che valorizzi le necessità ed i bisogni effettivi delle persone, tramite il loro coinvolgimento diretto nel procedimento. Proprio per questo auspico che la mediazione sia sempre di più uno strumento valorizzato dal nostro ordinamento per la risoluzione dei problemi che i clienti ci sottopongono.