1) Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.151, 2) Il Capo I, 3) Il Capo II, 4) Il Capo III, 5) Il Capo
IV, 6) Considerazioni finali e sul futuro della riforma e degli addetti upp
Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.151
Dopo le due leggi delega del 26 novembre 2021 n.206 e 27 settembre 2021 n.134, l’emanazione dello schema di decreto legislativo n.151 a fine luglio, i passaggi alle Camere e al Csm per i pareri di legge a settembre e la definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri il 28 settembre ha finalmente visto la luce con la pubblicazione in G.U. il 17 ottobre la riforma fortissimamente voluta dal Ministro Cartabia di riforma dell’Ufficio per il Processo, che entrerà in vigore il 1° novembre.19 articoli suddivisi in 4 capi: Capo I Disposizioni generali (artt.1-4); Capo II Compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione (artt.5-11); Capo III Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (artt. 12-15); Capo IV Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni (artt.16-19).Vediamoli nel dettaglio.
Il decreto legislativo Capo I
Disposizioni generali (artt.1-4) L’art.1 individua le strutture organizzative dell’ufficio per il processo presenti in ambito giudiziario sia civile che penale dai tribunali alle corti d’appello fino ai tribunali di
sorveglianza, oltre che presso la Corte di Cassazione e l’istituendo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, e ancora presso la Procura Generale della Corte di Cassazione dove accanto all’ufficio per il processo penale è previsto un ufficio spoglio, analisi e documentazione.
L’articolo si chiude con il quinto comma che in maniera categorica vieta che dall’attuazione dell’articolo possano “derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” e con le risorse anche di personale a legislazione invariata. L’art.2 chiarisce la mission dell’ufficio per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione (di seguito u.p.p. e u.s.a.d.) nel garantire la ragionevole durata del processo attraverso due strumenti: l’innovazione dei modelli organizzativi e la maggiore efficienza delle tecnologie informative e comunicative. L’art.3 attribuisce ai capi degli uffici il ruolo di direzione e coordinamento di queste strutture con il coinvolgimento non solo della parte togata ma anche della dirigenza amministrativa. L’art.4 elenca i componenti di u.p.p. e u.s.a.d.: a) giudici onorari di pace, b) giudici ausiliari di corte d’appello, c) i tirocinanti ex art.73, d) coloro che svolgono la formazione professionale ex art.37 co.5, e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie, f) gli addetti u.p.p. e l’altro personale di supporto reclutato nell’ambito del PNRR, g) 500 unità di III area da assumere a tempo indeterminato con decorrenza 2023, h) ogni altra figura professionale che svolga una o più attività previste dal decreto n.151.
A tutti, salvo per casi particolari che riguardano tirocinanti e magistrati onorari, viene concesso, salvo decisione contraria del giudice, accesso ai fascicoli processuali, di partecipare alle udienze, anche non pubbliche, dinanzi al collegio e anche accedere limitatamente alla camera di consiglio, oltre che essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. Il tutto da svolgere con obbligo di riservatezza, segretezza e astensione da deposizione testimoniale.
Il decreto legislativo Capo II
Compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione (artt.5-11) L’art.5 elenca i compiti dell’u.p.p. civile utilizzando 3 volte la parola supporto, una volta assistenza, poi raccordo e coordinamento, ancora raccolta, catalogazione e archiviazione e all’inizio del testo la parola attività preparatorie e di supporto. Quest’ultima è rivolta ai compiti del magistrato e quindi studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità’ della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione. In una sola parola collaborazione diretta con il magistrato, che ritorna con il supporto per le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. nonché nei procedimenti contemplati dall’art. 348 bis c.p.c. Negli altri due casi il supporto è dal lato informatico e dal lato organizzativo e dell’efficienza, mentre l’assistenza è rivolta all’analisi dei flussi statistici e al monitoraggio dell’attività di ufficio, dei cui provvedimenti giudiziari va fatta raccolta, catalogazione e archiviazione. Il raccordo e coordinamento è previsto fra l’attività del magistrato e quella dei servizi delle cancellerie e dei servizi amministrativi. L’art.6 declina i compiti dell’u.p.p. penale con i diversi termini di coadiuvare, prestare assistenza, incrementare e fornire supporto. Coadiuvare uno o più magistrati e anche in questo caso compiendo “tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell’udienza, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti”. Prestare assistenza nel senso di “analisi delle pendenze e dei flussi di sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più; risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni”. Per quanto riguarda l’incremento della produttività dell’ufficio va attuato “attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti … e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento”. Infine, supporto informatico ai magistrati meno tecnologici. Nel secondo comma viene attribuito agli u.p.p. presso la corte di appello il compito prioritario di monitorare i fascicoli in scadenza di termini e di improcedibilità di impugnazione. L’art.7 nel riprendere il lato civile degli u.p.p. presso la Corte di Cassazione si caratterizza in più per il supporto al Presidente di Cassazione nell’adozione dei provvedimenti di competenza e per la parte documentale dell’attività necessaria per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. L’art.8 nell’affrontare l’u.p.p. penale non si differenzia, salvo per le peculiarità del rito, dalla sezione civile. Lo stesso dicasi per u.s.a.d. presso la Procura Generale della C. di. C., disciplinato dall’art.9, e per l’u.p.p. penale presso la Procura Generale della C. di. C. (art.10), che operano “sotto la supervisione e gli indirizzi, nel primo caso, sotto la direzione e il coordinamento, nel secondo caso, degli avvocati generali e dei magistrati degli uffici”. L’art.11 contiene una norma di chiusura specifica per l’u.sa.d. Il decreto legislativo Capo III Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (artt. 12-15) L’art.12 individua la composizione dell’u.p.p. del tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie, per cui è prevista l’entrata in vigore il 1° gennaio 2025, a cui si aggiungono i giudici onorari esperti e per il funzionamento del quale valgono gli articoli precedenti. L’art.13 nel regolarne la costituzione attribuisce la possibilità di svolgere specifiche “attività connesse all’esercizio dell’attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale”. Gli artt.14 e 15 si concentrano sulle funzioni e sui compiti dei giudici onorari di pace e dei giudici onorari esperti.
Il decreto legislativo Capo IV
Capo IV Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni (artt.16-19). L’art.16 affronta la questione della
copertura finanziaria delle 500 unità di area III ribadendo come questa e ogni altra attuazione delle disposizioni debba avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’art.17 regolamenta la disciplina transitoria dei giudici onorari presso il tribunale per i minorenni. L’art.18
dispone le modifiche e le abrogazioni al codice di procedura civile, ad esempio l’art.58 bis, e al codice di procedura penale. L’art.19 norma l’entrata in vigore delle disposizioni del primo, secondo e quarto capo al 1° novembre mentre per il terzo capo al 1° gennaio 2025.
Considerazioni finali e sul futuro della riforma e degli addetti upp Questa riforma potrà funzionare e ridurre la durata del processo? Dal punto di vista del contributo dato dagli addetti upp i dati del Ministero al 30 giugno 2022 dicono di sì perché vedono per la riduzione della durata del disposition time nel civile dati lusinghieri -18,4%, nel penale -13,9%, mentre per l’arretrato nel civile la riduzione è in Tribunale al -6,7%, in Corte di Appello al -24,1% con un dato molto positivo del disposition time in Corte di Cassazione, con una riduzione rispetto alla baseline del 25,1% nel civile e del 23,3% nel penale. La conferma arriva anche dai numeri elaborati dal giudice Enrico Consolandi, presidente della terza sezione civile di Brescia (sezione che tratta la famiglia in via non esclusiva), da cui si ricava che le addette upp di quella sezione, dedicandosi al supporto al loro magistrato e solo in via residuale al lavoro di cancelleria, hanno compensato con il loro contributo la diminuzione di organico dovuta al turn over e aumentato anche la produttività dei magistrati (fonte cfnews).
Fra gli operatori del diritto (magistrati, funzionari giudiziari e avvocati) l’altra domanda è se ci sono risorse umane, strumentali e finanziarie per farla funzionare finito il piano PNRR giustizia.
Finché ci sono i soldi del PNRR (giugno 2024) l’obiettivo prefissato della ragionevole durata del processo sarà raggiunto. Ma dopo? Se lo chiedono soprattutto i 7658 addetti upp in servizio ad ottobre, secondo i dati forniti dal ministro Cartabia, e la parte di quel migliaio di upp idonei non vincitori che aspettano un secondo scorrimento, oltre che le quasi 5000 unità di supporto pnrr con contratto triennale e i relativi idonei non vincitori. Certamente non bastano le 500 unità di III area che saranno assunte nel 2023 per far funzionare a pieno regime l’ufficio per il processo.
Tantomeno è realistico credere che ci possa essere un addetto upp a supporto di ognuno dei meno di 9000 magistrati in servizio su una dotazione organica di 10109 unità. Non bastano ad incidere sui tempi e sull’arretrato nemmeno i 2000 addetti upp fra civile e penale che dovrebbero essere previsti a regime. Il numero corretto è presumibilmente fra i 6500 addetti upp che erano in servizio a maggio prima degli scorrimenti distrettuali e nazionali (i cui effetti positivi si sono già visti sui dati del trend del disposition time e dell’arretrato al 30 giugno 2022) e i 2000 indicativamente calcolati dal Ministero, che sono a mala pena sufficienti. Peraltro lo stesso ministro Cartabia ha sempre sostenuto che 8000 upp siano un numero economicamente non sostenibile a regime.
Con quali risorse assumerli? Certamente non sottraendole al fondo per l’efficienza del processo penale e civile come previsto dall’art.16 per l’assunzione delle 500 unità di III area. Piuttosto che aumentare la dotazione organica, sarebbe meglio rivederla a favore di questo collaboratore multiskill del magistrato quale è l’addetto upp, che è una figura ibrida per ¾ impegnato a fianco del giudice e per ¼ impegnato in cancelleria. C’è tempo per decidere fino al 21 novembre 2025 per le 5410 unità di supporto con contratto triennale, per cui non è comunque previsto un contingente da assumere a tempo indeterminato, e fino al 30 giugno 2026 per gli addetti upp, riconducibili come figura alle 500 unità a tempo indeterminato. Dopo quelle scadenze bisognerà trovare le risorse finanziarie extra pnrr per non perdere del tutto il loro patrimonio umano e professionale.
Nel frattempo a giugno 2024 c’è da risolvere la sovrapposizione dell’inserimento di altri 8250 addetti upp con altrettanti pc e scrivanie, di cui dubito che il ministero abbia la disponibilità, con gli addetti del primo scaglione, presumibilmente 6/7000, che di lì a tre mesi avranno il contratto in scadenza e a cui nessuno potrà impedire di partecipare al bando degli 8500. La soluzione più semplice sarebbe una proroga degli addetti upp del primo scaglione che avrebbe però il limite normativo, ma non politico, di non poter superare i tre anni di contratto a tempo determinato, e contemporaneamente un concorso non più di 8250, ma determinato dai posti rimasti scoperti prima di giugno 2024, che rappresenti anche un bacino di idonei non vincitori a cui attingere per future dimissioni o rinunce nei due anni successivi. Oppure sarebbe possibile anche riservare una quota dei posti del secondo scaglione a quelli in servizio del primo scaglione. Peraltro un rinnovo è stato esplicitamente escluso da un comma ad hoc del d.l. 80 del 2021.Al prossimo ministro di giustizia in pectore Carlo Nordio spetterà trovare la soluzione a questo ingorgo contrattuale e anche rispondere alle comprensibili aspirazioni di chi spera di essere stabilizzato alla scadenza dei contratti a tempo determinato.
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