A norma dell’articolo 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28 del 2010,“chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.
Le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto:”Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.
In coclusione il debitore nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in presenza di materie soggette a mediazione obbligatoria, deve sempre verificare che tale fase sia posta in essere a cura del creditore, il quale, nel caso fosse inadempiente si vedrebbe posto nel nulla giuridico il decreto ingiuntivo.