La mediazione non è obbligatoria nei procedimenti di sfratto per morosità ma lo diventa, dopo l’eventuale mutamento del rito ex art 667 cpc. Infatti, in seguito all’opposizione presentata dal conduttore, la mediazione andrà introdotta a seguito dell’ordinanza del giudice che dispone il mutamento del rito qualora venga depositata istanza di opposizione da parte del conduttore.
Si attiverà, quindi,
la procedura di mediazione obbligatoria ex art.5, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Sarà onere del locatore promuoverla nel tempo stabilito presso per tempo avanti l’Organismo scelto.
Sebbene le parti non siano obbligate a trovare un accordo dinnanzi al mediatore, dalla loro mancata partecipazione derivano effetti importanti.
Infatti, l’art. 8 co bis del d.lgs. 28 del 2020 dispone che “ “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”