BREVI NOTE IN TEMA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE E PROBLEMI APPLICATIVI POST RIFORMA – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La riforma del processo civile e delle ADR, approvata in via definitiva nel corso dell’anno appena terminato con il D.Lgs. 149/2022,  ha introdotto, all’interno del D.Lgs. 28/2010, l’articolo 5-ter, al fine di consentire all’amministratore del condominio di attivare, aderire e partecipare  alla mediazione, senza necessità di una preventiva delibera assembleare, che deleghi l’amministratore a tale incombente. Inoltre, il verbale contenente l’accordo tra le parti, o la proposta conciliativa del mediatore, devono essere sottoposti, ma solo successivamente, all’approvazione dell’assemblea.

I problemi applicativi accennati nel titolo del presente contributo riguardano, tuttavia, l’abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo  71-quater disp. att. c.c., attualmente vigente, fatta eccezione, quindi, per il solo comma 1, che rimane in vigore, il quale definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale. Il rinvio del comma 3, dell’articolo sopra citato, all’articolo 5-ter,
fa sì che l’entrata in vigore della disciplina riformata sia definita al 30 giugno 2023.

Tuttavia, con la legge di Bilancio licenziata qualche settimana fa dal Parlamento (legge 197/2022), il legislatore ha ritenuto di anticipare, in alcune sue parti, l’entrata in vigore della riforma, compresa, tra le altre, quella che riguarda la mediazione condominiale.

Dunque, con la legge 197/2022,  l’articolo 71-quater viene in larga parte abrogato e modificato (mediante rinvio al nuovo articolo 5-ter del Dlgs 28/2010 novellato) con anticipata entrata in vigore della normativa prevista dalla riforma, a far data dal 28 febbraio 2023. Da un lato, quindi, le  modifiche all’articolo 71-quater entreranno in vigore il 28 febbraio prossimo, ma dall’altro, il nuovo articolo 5-ter (che sostituisce l’attuale disciplina) entrerà in vigore solamente a far data  dal 30 giugno 2023.

In considerazione di quanto sopra, è del tutto evidente e  necessario che il legislatore intervenga quanto prima, al fine di evitare che il mancato coordinamento legislativo comporti, quale conseguenza immediata e prevedibile, un’incertezza normativa tale  da impedire, di fatto, un corretto svolgimento, per non dire una vera e propria sospensione, delle mediazioni in materia condominiale.

In tale situazione, infatti, rimane del tutto incerta la questione relativa alla disciplina applicabile alle mediazioni in materia di condominio, tra il 28 febbraio 2023 e il 30 giugno successivo, in assenza di una normativa vigente nel suddetto lasso temporale. L’auspicio, è che il legislatore intervenga quanto prima, per evitare che le previsioni della riforma, ad avviso dello scrivente, assolutamente condivisibili,  vengano vanificate da una questione meramente formale, oggetto di possibile rettifica in tempi brevi.

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