I Trattati istitutivi hanno dato il via ad un processo di integrazione sui generis che ha superato le
precedenti esperienze internazionali di relazioni pattizie fra Stati sovrani.
I Paesi membri, limitando la propria sovranità, hanno conferito alle istituzioni europee il potere di
prendere, con competenza esclusiva, decisioni vincolanti per tutti gli Stati. Le politiche europee
indicano i grandi temi di intervento, le finalità che persegue l’istituzione con l’adozione degli
interventi diretti in cui ha la competenza esclusiva.
L’art. 3 del TFUE indica fra i campi di intervento per i quali l’UE produce atti normativi derivati, le
materie di:
Trasporti;
Concorrenza;
Libertà di circolazione;
Agricoltura;
Politica commerciale comune;
Unione economica e monetaria.
Dall’iniziale competenza limitata alla libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e dei
capitali (in sostanza a una visione centrata sul mercato), la competenza delle istituzioni si è estesa
ad altri settori, in un’ottica politica ed istituzionale. Gli interventi delle istituzioni europee ora
concorrono con gli Stati membri sulla base del principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato di
Maastricht e ora definito dall’art. 5 TFUE. L’azione esclusiva dell’UE interviene dove e quando
essa sia più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, nei limiti degli obiettivi prefissati, ossia
mercato unico, PAC- Politica Agricola Comune e Politica di coesione economica e sociale.
Nei settori relativi all’ambiente, alla sanità pubblica e alla tutela dei consumatori, la competenza è
concorrente.