Come noto, gli atti che formalizzano l’accordo di mediazione godono dell’esenzione dall’imposta
di registro fino al tetto di € 100.000,00 – aumentato dalla riforma Cartabia rispetto ai precedenti €
50.000,00.
Ciò significa che per accordi di valore superiore ai 100.000,00 euro l’imposta è dovuta solo per
l’eccedenza.
Ma come deve essere verbalizzato l’accordo affinchè si possa usufruire dei predetti sgravi?
Sul punto è necessario prestare particolare attenzione, poichè il rischio è quello di giungere si
all’accordo, ma vedersi negare l’esenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si consideri ad esempio che le parti in mediazione raggiungano la conciliazione rispetto alla
vendita di un immobile; dovranno recarsi dal notaio, unitamente al mediatore o prevedere la
partecipazione del pubblico ufficiale presso l’Organismo, ed ivi formalizzare l’atto traslativo della
proprietà, affinchè questo possa considerarsi avvenuto all’interno del procedimento di
mediazione, pertanto unitamente al verbale che dichiara conclusa la procedura.
Diversamente, ove le parti dovessero raggiungere un accordo (riportato in sede di mediazione) e
decidere di recarsi successivamente dal notaio per il passaggio di proprietà, non potranno
usufruire degli sgravi fiscali, poichè in tale seconda ipotesi il trasferimento avverrebbe a
mediazione conclusa, ergo al di fuori della procedura.
A supporto di quanto sopra esposto si richiama la sentenza n. 4361/2024, pronunciata dalla
Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, che ha distinto gli atti c.d. interni al procedimento di
mediazione, pertanto esenti, dagli atti c.d. successivi alla procedura, che non possono più
beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro.
L’art. 17 co. 2 del D.Lgs. 28/2010, che prevede lo sgravio fiscale degli accordi di conciliazione,
viene infatti ritenuto norma di carattere eccezionale ed applicabile solo all’interno di specifiche
limitazioni.
La sentenza sopra citata spiega che solo gli atti endo processuali, ovvero interni al procedimento
di mediazione, sono esenti da imposte fiscali; pertanto l’atto notarile, esecutivo della procedura
già conclusa, non potrà più ritenersi atto endo processuale e sarà assoggettato all’imposta di
registro prevista in relazione al suo valore.
Tale pronuncia, in linea ad un indirizzo costante ed univoco della giurispruenza sul punto,
rappresenta un monito per i mediatori e per gli avvocati delle parti affinchè, anche in ossequio al
principio di riservatezza che connota l’intera procedura, non riportino nei verbali i contenuti
dell’accordo, nè i suoi punti, sino alla conclusione della mediazione.
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