Cosa succede quando un utente, pur avendo presentato un reclamo, non riesce a risolvere il
problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, fornitore di gas ed
energia o trasporto?
Dovrà preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda, esperire una procedura
extragiudiziale (ADR per i consumatori) in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano di
trovare una soluzione bonaria della lite.
Nel 2013 l’Unione Europea emanò la Direttiva 2013/11//UE sull’ADR per i consumatori, volta a
offrire procedure rapide, semplici, accessibili a tutti ed economiche per risolvere le controversie
insorte fra i consumatori e imprese commerciali di tutti i Paesi dell’Unione, anche on line. L’Italia
recepì la direttiva con il D.Lgs. 130/2015 istituendo presso le Autorità deputate i registri di
Organismi autorizzati alla gestione di queste procedure.
Da quel momento, per tutti i contratti di telefonia fissa e mobile, pay tv, internet, servizi postali,
energia elettrica e gas (dall’1/1/2017), trasporto aereo, ferroviario, per le vie navigabili e autobus
(dal 28/2/2023), ai sensi del Regolamento ADR dell’AGICOM (Autorità per le Garanzie nelle
Telecomunicazioni) e del Regolamento ADR dell’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti)
divenne obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione presso un Organismo ADR accreditato
prima di potersi rivolgere al giudice.
E anche se successivamente, l’orientamento giurisprudenziale (Cass.SS.UU. n.8241/2020) muta,
statuendo il principio in base al quale il giudice in caso di mancato esperimento del tentativo di
conciliazione non deve dichiarare l’improcedibilità della domanda, bensì dove sospendere la causa
e fissare un termine per consentire alle parte di procedere all’adempimento, rimane comunque
fermo il principio sulla necessità di trovare preliminarmente una soluzione stragiudiziale
per rispondere alle esigenze deflattive della giustizia.
Ciò premesso, se da una parte troviamo delle similitudini con la Mediazione Civile, vi sono anche
delle differenze:
L’ADR per i consumatori è valida in tutti i paese dell’Unione Europea;
Nell’ADR per i consumatori l’assistenza legale è facoltativa e non necessariamente da
parte di un avvocato;
I costi per il consumatore sono ridotti e spesso la procedura è gratuita;
La procedura è del tutto informale, può essere condotta di persona, on line, con strumenti
telematici, chat o email.
Angolo delle Emozioni
LA RUBRICA DEL MEDIATORE: PENSIERI E RIFLESSIONI DI UNA MEDIATRICE Dell’Avv. D’ovidio Marta
Caro diario, oggi è un giorno importante! E’ appena terminata una mediazione impegnativa, una di quelle che non pensavi proseguisse né tantomeno terminasse con un
Una risposta
per favore, sistemate il testo con giustificazione a destra, così con la centratura è illeggibile