Annullamento del testamento olografo per dolo e captazione: una recente pronuncia della Corte di Cassazione (breve nota a Cass. 17.10.2022 n. 30424) – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 30424 del 17 ottobre 2022,  si è pronunciata in relazione ad un interessante caso di nullità di testamento olografo per dolo e captazione, in una fattispecie piuttosto frequente negli ultimi anni, vale a dire quello della redazione di testamento a favore di badante..

La vicenda trae origine dall’impugnazione, di quattro testamenti olografi innanzi al Tribunale di Savona, con  i quali la de cuius nominava erede universale la sua badante.

Il Tribunale di Savona accoglieva le istanze di parte attrice e la convenuta ricorreva, quindi, in appello.

La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento del gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rilevava che la  CTU, all’esito dell’esame della documentazione medica prodotta in atti  (in particolare la cartella clinica relativa ai ricoveri del de cuius  presso gli ospedali di Asti e Savona, la perizia svolta nel procedimento penale a carico della convenuta per circonvenzione di incapace e la  relazione specialistica neurologica)  concludeva nel senso che, in relazione al periodo di tempo di redazione delle prime schede testamentarie, “sebbene in questa fase iniziale del quadro demenziale le funzioni cognitive non fossero completamente compromesse, (con una ridotta conservazione della capacità di intendere), tuttavia questo stato di infermità generava uno stato di ansia con una conseguente vulnerabilità psichica, che rendeva la paziente influenzabile e tendente ad agire sotto la suggestione di terzi con conseguente grave riduzione delle sue capacità di comprendere appieno il significato delle sue disposizioni testamentarie e una ancor più grave riduzione delle sue capacità di autodeterminarsi, e perciò una significativa compromissione della capacità di testare”. Nella perizia relativa al giudizio penale di cui sopra, era stato, inoltre,  affermato che la   testatrice, in tale epoca si trovava già “in una situazione di grave vulnerabilità ed inferiorità”. Inoltre, veniva specificato che nella sentenza di interdizione del 2014 si faceva riferimento all’insorgere della malattia da circa 6-7 anni, e quindi dal 2008-2009, dunque almeno ad un anno prima rispetto alla stesura delle schede testamentarie. Da tali elementi istruttori la Corte d’Appello deduceva, altresì, la captazione in danno della testatrice, in considerazione, in particolare: 1) dello stato di minorata difesa della de cuius, che a decorrere dal 2007/2008  iniziava a presentare la patologia di disturbo mentale; 2) del controllo del patrimonio e dell’ingerenza nelle scelte di natura economica subiti dalla testatrice, dopo aver conosciuto la badante; 3) della condotta della  badante di isolamento della de cuius nei rapporti con i nipoti;  4) della reiterazione dei testamenti, tutti di contenuto analogo, indice di una pressione o comunque di soddisfare una richiesta altrui, al punto che nei testamenti redatti lo stesso giorno, il 31 marzo 2010, la de cuius conferiva una sorta di procura generale alla badante; 5) della circostanza che la de cuius conosceva da poco tempo la badante, quando redasse il primo testamento; 6) dell’esito del giudizio penale, per il reato di circonvenzione  di incapace..

La Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dalla badante, affermando il seguente principio di diritto:“La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624 c.c., allorchè vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Suprema Corte, preliminarmente, dà atto della circostanza secondo la quale i due motivi di ricorso sono entrambi volti a contestare l’accertamento dal giudice di merito,  in relazione alla  sussistenza della alterazione della volontà della testatrice, la cui prova può, però, essere acquisita con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni che anche considerati singolarmente,  possono essere decisivi per la sua configurabilità.

Successivamente, precisa, inoltre:

1)  che la deduzione con il ricorso per cassazione di vizi relativi alla valutazione delle prove o all’utilizzo delle presunzioni semplici conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesame della vicenda nel merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;

2) che nonostante la non perfetta coincidenza tra a fattispecie di reato di circonvenzione di incapace e le ipotesi civilistiche di invalidità negoziali di cui agli articoli 428 e 591 c.c., comma 2, n. 3 e 775 c.c., non può negarsi al giudice civile di merito, di avvalersi delle risultanze derivanti da atti di un processo penale per circonvenzione di incapace ancora pendente, al fine di trarne indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, valutati. nella loro convergenza globale.

La sentenza in commento consente allo scrivente di evidenziare che i contenziosi in materia successoria o di divisione ereditaria, con la revisione della ADR, nell’ambito della recente riforma del processo civile, potranno essere risolte con uno strumento in più, e precisamente la consulenza tecnica in mediazione, obbligatoria in materia successoria.

Il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022, all’articolo 7, ha sostituito l’articolo 8 del D.Lgs 28/2010, prevedendo, in particolare, la possibilità di effettuare in mediazione, come accennato, una consulenza tecnica, per volontà delle parti, con la nomina di professionisti ed esperti iscritti negli albi dei CTU presso i tribunali, i cui compensi devono essere previsti dai regolamenti dei singoli organismo di mediazione.

Al momento della nomina  dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione e quest’ultima, in tal caso, è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma 1 c.p.c.

Dunque, le parti possono prevedere, già in sede di mediazione, di espletare una consulenza tecnica che può essere coperta da riservatezza o utilizzata nel successivo giudizio, in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale.

Poichè la materia successoria coinvolge rapporti personali, la mediazione si presta ad una definizione in sede di mediazione, in quanto in quella sede potranno emergere in modo chiaro eventuali questioni private familiari, che possono costituire difficoltà significative per la soluzione della controversia e i tempi saranno decisamente ridotti, rispetto ad un giudizio.

L’auspicio, dunque, è che la consulenza in mediazione possa trovare il più ampio riscontro in sede applicativa, anche in materia successoria e che controversie, quali quelle oggetto della sentenza in commento, possano essere risolte mediante l’utilizzo di strumenti alternativi alla giurisdizione, altrettanto efficaci e utili a far emergere i reali interessi delle parti coinvolte.

 

 

 

 

 

 

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