ASSENZA DELLA PARTE IN MEDIAZIONE: I GIUSTIFICATI MOTIVI Dell’Avv. Foti Annalisa

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Come noto, la parte impedita a partecipare personalmente agli incontri di mediazione potrà farsi sostituire da un delegato a conoscenza dei fatti oggetto della domanda, purchè munito di procura speciale sostanziale, trattandosi di rappresentanza di natura negoziale e non processuale.

Sono diverse le pronunce dei Tribunali di merito rispetto al tenore della predetta procura, che dovrà contenere il potere conferito al delegato di disporre dei diritti sostanziali che ne formano oggetto, con espresso riferimento alla procedura di mediazione (identificata con numero e Organismo adito), ciò a pena di improcedibilità del giudizio.

Accade nella pratica che le parti chiamate o anche gli istanti non siano presenti personalmente, mentre partecipa il solo difensore.

Sul punto si è pronunciato di recente il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott. Castagnini, con sentenza n. 316/2024  – III Sezione Civile, riaffermando la facoltà della parte di farsi sostituire agli incontri di mediazione da un proprio rappresentante sostanziale, anche nella persona del medesimo difensore che la assiste e puntando l’attenzione sui “giustificati motivi”,  sottesi alla sostituzione.

Il Tribunale di Firenze entra per la prima volta nel merito dei “giustificati motivi” che portano all’assenza delle parti al primo incontro di mediazione, sostenendo che trattasi di disposizione “elastica”, che non consente di tipizzare ogni motivo che ne comporta l’assenza.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici fiorentini il resistente adduceva l’improcedibilità della domanda, per non aver parte ricorrente esperito validamente il tentativo di mediazione, proprio per la mancata comparizione della parte, senza specificazione del motivo.

Premesso che non spetta al mediatore indagarne la fondatezza, dovendo tuttavia egli identificare i partecipanti e verificare le procure/deleghe prodotte.

Con la riforma Cartabia il mediatore dovrà prendere atto dell’assenza della parte e ricondurla ai c.d. “giustificati motivi”, che non vengono in realtà enunciati da alcuna norma, mentre potrà “sollecitare” l’effettiva partecipazione delle parti, inserendo a verbale che la loro presenza è opportuna e formalmente necessaria.

Come noto, l’art. 8, come modificato dalla riforma Cartabia, prevede espressamente che davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.

Secondo la Cassazione (Sent. n. 8473/2019 e n. 20643/2023) la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.

Allo stesso tempo ha precisato che “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.

Pertanto, pur esssendo consentito alle parti farsi sostituire da un proprio rappresentante, anche nella persona dello stesso difensore che le assiste, spetterà al Giudice valutare nel caso concreto la sussistenza o meno dei giustificati motivi dell’assenza in mediazione.

In conclusione, possiamo affermare che spetta alla parte assente in mediazione dimostrare il motivo dell’assenza, la sua giustificazione e produrre apposita procura speciale sostanziale in capo al delegato.

I giustificati motivi dovranno pertanto essere: oggettivi, permanenti e documentabili.

Oggettivi: per cause di forza maggiore o di impossibilità assoluta a partecipare personalmente agli incontri di mediazione.

Permanenti, poichè in difetto si potrà chiedere un rinvio dell’incontro di mediazione.

Documentabili per ragioni di salute, di età, di concomitanti impegni professionali o di altra natura, ma improrogabili (tenuto conto che la convocazione al primo incontro di mediazione viene inviata alle parti almeno 20 giorni prima).

Dalle recenti e costanti pronunce dei Tribunali di merito e della Cassazione si evince che la partecipazione delle parti in mediazione è obbligatoria e che l’assenza, salva l’eccezione dei giustificati motivi, come sopra specificato, è sanzionata con l’improcedibilità della domanda giudiziale e la successiva condanna alle spese del giudizio.

Ciò per ribadire la necessità di un confronto effettivo e diretto tra le parti, protagoniste indiscusse della mediazione, accanto ai rispettivi difensori.

 

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