La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza numero 21085 del 19 luglio 2023,
ha confermato il proprio orientamento in materia di atp e spese di procedura, ribadendo che le spese
suddette devono essere poste a carico della parte richiedente, in forza dei principi dell’onere di
anticipazione e di causalità e devono essere prese in considerazione dal giudice, nell’eventuale
successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare secondo i criteri di cui agli articoli
91 e 92 c.p.c.
Quanto sopra, altresì, con diritto della parte vittoriosa di rimborso delle spese sostenute per
consulenza tecnica di parte, salvo che il giudice ne escluda la ripetizione, qualora eccessive o
superflue, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c.
La pronuncia in commento trae origine dal ricorso per ATP proposto da un condomino nei confronti
di un’impresa e di un condominio, in relazione ad opere di rifacimento di un lastrico solare
condominiale, a seguito dell’esecuzione delle quali si erano verificate infiltrazioni nell’alloggio di
sua proprietà, derivanti da imperita e negligente esecuzione delle opere suddette, con richiesta di
condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Bari accoglieva le domande del ricorrente e, per l’effetto, condannava l’impresa
appaltatrice e il condominio, in solido, al risarcimento del danno al condomino danneggiato.
A seguito di interposizione di gravame, la Corte d’Appello confermava la decisione del giudice di
primo grado che, ad avviso dei giudici superiori, aveva correttamente acquisito il fascicolo dell’ATP
anche se l’impresa appaltatrice era rimasta contumace, ponendo anche a carico di quest’ultima le
spese per accertamento tecnico preventivo e quelle sostenute anteriormente alla proposizione della
domanda giudiziale.
Successivamente, l’impresa appaltatrice proponeva ricorso per Cassazione la quale, riteneva
l’acquisizione del fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo nel giudizio di merito, quale prova
atipica liberamente valutabile dal giudice, anche nel caso in cui ad esso partecipino soggetti
contumaci nel procedimento che precede il merito, con tutela del diritto al contraddittorio tra i
soggetti del procedimento, con le modalità tipizzate d’ introduzione della prova del giudizio.
Circa, invece, la questione sollevata dal ricorrente, relativa al rimborso delle spese di ATP, la Corte
di Cassazione confermava, come già sommariamente anticipato, il proprio orientamento, secondo il
quale le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della
procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione del principio di
causalità, e devono essere presi in considerazione dal giudice, nell’eventuale successivo giudizio di
merito. In tale giudizio, il principio che dovrà essere applicato dal giudice, sarà quello della
soccombenza, con addebito delle spese previo accertamento della fondatezza o meno della pretesa
fatta valere.
Dunque, in sintesi, considerata la sommarietà e la funzione meramente tecnica del procedimento
per ATP, le spese per quest’ultimo procedimento dovranno essere poste a carico della parte
richiedente in tale giudizio e, nel successivo procedimento di merito, poste a carico della parte
soccombente, fatta salva l’ipotesi di compensazione delle stesse.
L’intervento della Suprema Corte è quantomai opportuno, considerato che anche lo scrivente, nel
corso della propria attività professionale, ha rilevato la frequente richiesta delle parti ricorrenti in
ATP di addebito di spese alla controparte, nella fase sommaria di accertamento.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte si è espressa con chiarezza, confermando un
orientamento che può essere considerato, ad oggi, univoco e consolidato.