BREVI NOTE IN MATERIA DI MEDIAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La questione della competenza territoriale, con riferimento alla mediazione civile e commerciale, è
questione ampiamente dibattuta, sia in dottrina, che in giurisprudenza, sin dall’introduzione
dell’istituto, con il D. Lgs. 28/2010 e presenta, a tutt’oggi, profili controversi, oggetto di disamina
da parte della giurisprudenza.
Il caso affrontato dal Tribunale di Grosseto, con la sentenza del 29 novembre 2022, Giudice
Estensore Dott.ssa Frosini, trae origine da una vertenza nella quale un cliente citava in giudizio un
istituto di credito, al fine di ottenere la restituzione di somme, a suo dire, indebitamente percepite
dalla banca, a titolo di interessi ultralegali.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, rilevava, in via preliminare, l’improcedibilità della
domanda, a seguito dello svolgimento del procedimento di mediazione, innanzi ad un organismo
incompetente per territorio. Nel merito, chiedeva che venisse respinta la domanda proposta.
Il Tribunale di Grosseto, in accoglimento dell’eccezione preliminare della banca, dichiarava
l’improcedibilità della domanda giudiziale, in forza del disposto dell'art. 84 del D.L. 69/13
(convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), il quale prevede che l’istanza di
mediazione debba essere presentata presso un organismo che abbia la propria sede nel luogo del
giudice competente per la controversia, con la conseguenza della sovrapposizione tra il luogo di
svolgimento della mediazione ed il foro competente, territorialmente, per il giudizio, salvo che le
parti abbiano derogato a detta competenza.
Quanto sopra non muta, ad avviso del Tribunale, nemmeno in considerazione della circostanza
secondo la quale l'organismo di mediazione fosse accreditato su tutto il territorio nazionale, in
quanto l'invito alla procedura di mediazione, nel caso di specie, era stato inviato presso la sede
dell'organismo territorialmente incompetente e, quindi, in un luogo diverso rispetto a quello del
Giudice territorialmente competente per il giudizio di merito.
Inoltre, secondo i giudici, irrilevante è la modalità di svolgimento della mediazione, nel caso in
oggetto online, in quanto la possibilità di partecipare al procedimento, anche in via telematica, è
rimessa, comunque, alla volontà della parte chiamata e non può essere strumentalmente utilizzata
da chi introduce il procedimento, al fine di derogare al disposto dell'art. 4; e ciò, in quanto la
modalità di svolgimento della mediazione online, non può incidere, nel senso di vanificare la regola
di competenza.
Alle considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Grosseto fa conseguire l’improcedibilità della
domanda proposta, nonché la condanna dell’attore alle spese, a favore del convenuto.
La sentenza si segnala in quanto pone una questione non solo interessante, ma che incide sui
rapporti tra mediazione e giudizio, nel senso che conferma un nesso di strumentalità tra
procedimento stragiudiziale e procedimento civile contenzioso.
Ad avviso dello scrivente, la soluzione adottata dal Tribunale di Grosseto dovrebbe essere limitata,
eventualmente, alle materie in cui la mediazione è obbligatoria, mentre non dovrebbe trovare
applicazione, con riferimento alla mediazione facoltativa, che nessun nesso di strumentalità ha con
il giudizio civile. E ciò, in conformità alla ratio della mediazione, che è procedimento del tutto
autonomo e con caratteristiche diverse dal giudizio civile, sia sotto il profilo procedurale, che
sostanziale.

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