Brevi note sul rimborso delle spese di mediazione in giudizio – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Con la sentenza numero 1603 del 20 settembre 2022, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica (G.U  Del Martello) si è espresso nel senso di ritenere non accoglibile la domanda di una delle parti, avente ad oggetto la refusione delle spese sostenute per il procedimento volontario di mediazione, conclusasi negativamente.

Il caso  trae origine da una controversia in esame riguarda una vertenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita. del quale la parte attrice ne chiedeva la risoluzione per inadempimento, con conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese di mediazione, conclusasi negativamente per mancata partecipazione del convenuto. Quest’ultimo si opponeva alla richieste di controparte e respingeva ogni addebito in relazione all’imputabilità dell’inadempimento.

In relazione alla questione, che in questa sede interessa in modo specifico, della rifusione delle spese di mediazione facoltativa, esperita dalla parte attrice, il Tribunale di Verona, argomentando dal contenuto dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, che esclude la materia dei contratti traslativi dal previo esperimento di mediazione obbligatoria, ha ritenuto l’impossibilità di refusione delle spese sostenute in sede di mediazione facoltativa, senza precisare, ulteriormente, la motivazione di tale decisione, ma dichiarando la soccombenza reciproca delle parti.

Lo scrivente ritiene che le ragioni di tale decisione possano essere desunte in forza del richiamo, sul piano generale, alla sentenza Cass., SS. UU 10 luglio 2017, n. 16990, secondo la quale il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova.

Al fine di poter porre  le spese di mediazione a carico del danneggiante, essa deve essere valutata ex ante,  in prospettiva di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del
giudizio e non deve essere stata superflua.

Dunque, nell’ottica delle Sezioni Unite, occorre distinguere tra spese processuali e spese sostenute nella
fase stragiudiziale, le quali ultime fanno parte del c.d. danno emergente subito dal danneggiato e, quindi, il relativo ristoro deve essere richiesto con domanda tempestivamente formulata, oltre che mediante allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda.

Nel caso di specie, la soccombenza anche della parte richiedente il rimborso delle spese di mediazione, potrebbe essere stata valutata, dal Tribunale di Verona, nella sentenza in commento, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, come motivo di esclusione della refusione delle spese ante contenzioso, in quanto, comunque, facoltativa e antecedente un giudizio che non ha riconosciuto fondate le ragioni della parte attivante il procedimento di mediazione, peraltro facoltativo.

Tuttavia, va dato atto che la giurisprudenza di merito prevalente, sia anteriormente, che successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, si  è discostata dall’orientamento del Supremo Collegio, statuendo, in modo pressoché costante, che “In ordine alla liquidazione delle spese della fase di mediazione, non
si ritiene (in consapevole contrasto con Cass. n. 16990/2017) trattarsi di autonoma voce di danno da provarsi e da dover essere oggetto di condanna al risarcimento anziché di mera liquidazione ex art. 91 c.p.c. Una volta che siano state ritenute funzionali alla difesa della parte vittoriosa, non è, infatti, condivisibile la tesi che distingue il fondamento per la imputabilità delle spese legali di soccombenza a
seconda che esse siano maturate nella fase stragiudiziale (come quelle relative al procedimento di mediazione) o nella successiva fase giudiziale, dovendo esso essere identico per ovvie ragioni di identità e coerenza” (
Trib. Mantova 9 aprile 2018; v. altresì Trib. Verona 15 ottobre 2015, secondo la quale “L’’assistenza prestata dall’avvocato nelcorso della fase di mediazione obbligatoria, svoltasi nella pendenza del giudizio, va qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell’art. 20 del d.m. 55/2014,
trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio. Tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente nel giudizio rientra anche il compenso per l’attività di assistenza prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione obbligatoria svoltasi nella pendenza del giudizio”.

Tuttavia, va dato atto che nelle fattispecie oggetto delle decisioni di merito citate, la parte che chiedeva il rimborso delle spese di mediazione non era risultata soccombente in giudizio, e in tal caso, l’orientamento di merito sul punto, ad avviso dello scrivente, è del tutto condivisibile, se solo si pensi alle innumerevoli mediazioni in cui in cui una parte non si presenti, approfittando, spesso, della scarsa considerazione che alcuni giudici mantengono in relazione a tale atteggiamento.

 

 

 

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