Brevi note sulla consulenza tecnica in mediazione nella riforma del processo civile – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La riforma del processo civile e delle ADR, introdotta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, ha  inciso sulla consulenza tecnica in mediazione, già consentita dall’articolo 8 del D.Lgs 28/2010, nel senso di meglio precisare la sua utilizzabilità in sede di eventuale, successivo, giudizio contenzioso.
In particolare, l’art. 8, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 28/2010, prevede che l’organismo di conciliazione “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori ausiliari”(Art. 8 comma 1) e ancora: “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (Art. 8 comma 4).
Il consulente tecnico in mediazione è una figura terza ed imparziale, come il Mediatore, che interviene nel procedimento analogamente al CTU nel processo civile, operando nel pieno rispetto del dovere di riservatezza a cui è tenuto ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto legislativo:
“Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese”.
La giurisprudenza, già da tempo, si è occupata della questione più controversa e, forse più rilevante, in materia di consulenza tecnica in mediazione, vale a dire l’utilizzo della stessa nell’eventuale, successivo giudizio di merito, ammettendone l’ammissibilità in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che orienta il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all’interno di tale procedimento (Tribunale di Roma, sez. VIII, 17 marzo 2014; Tribunale di Ascoli Piceno, 18 ottobre 2018; Tribunale di Roma 25 gennaio 2022 n. 1094, tutte reperibili in banca dati One legale).
La consulenza tecnica esperita in mediazione dovrà essere considerata, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra citato, quale prova atipica, “Valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare
la sentenza per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio; (corsì Tri. Roma
17 marzo 2014, sopra cicata).
Tuttavia, anteriormente ai chiarimenti della riforma del processo civile e delle ADR, erano stati
individuati dalla giurisprudenza, tre requisiti, affinché, in caso in cui non fosse addivenuti ad un
accordo, la consulenza tecnica in mediazione potesse essere prodotta e utilizzata nel successivo
giudizio:
a) iscrizione del consulente presso gli albi dei consulenti presso i tribunali;
b) consenso delle parti alla produzione della consulenza;
c) rispetto del principio del contraddittorio
Va evidenziato che la dottrina si è espressa nel senso di dubitare che la consulenza tecnica possa
essere prodotta nel successivo giudizio, stante l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 10 del
D.Lgs. 28/2010, senza previo accordo di tutte le parti, risultante senza particolari formalità, nel
corso del procedimento 1
Tali problematiche sembrano essere state superate, come anticipato, dalla riforma del procedimento
civile e delle ADR, con il comma 7 dell’articolo 8, contenente la previsione precedentemente posta all’interno del comma 4 dell’articolo 8, secondo la quale il mediatore può avvalersi di esperti, i cui
compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell’organismo. Inoltre, è stato precisato che
le parti, al momento della eventuale nomina dell’esperto, possano accordarsi per stabilire che la
relazione da questi redatta possa essere utilizzata nell’eventuale processo davanti al giudice.
L’accordo di produrre l’elaborato peritale nell’eventuale giudizio deroga ai limiti di utilizzabilità del documento formato nella procedura di mediazione, derivanti dal dovere di riservatezza, di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 28/2010 In caso di produzione, si è previsto che tale documento venga valutato ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.
1 Di recente v. LUPANO, La riforma della mediazione, in Judicium.it; EDOLDI, La mediazione civile e
commerciale nel quadro della riforma, ovvero: omeopatia del processo, in Giustizia Consensuale, 2022,
II, 477 e ss.

In conclusione, lo scrivente rileva favorevolmente la modifica legislativa suddetta, ritenendo di non
aderire alla corrente di pensiero che ritiene che la consulenza tecnica in mediazione possa svilire il
ruolo del mediatore, a favore di quello del consulente, che diventerebbe, così il vero protagonista
della procedura. In realtà, la consulenza tecnica in mediazione non fa venire meno i vantaggi della
mediazione rispetto al giudizio, in quanto consentono, comunque, una definizione più rapida e,
comunque, condivisa della controversia e ciò anche se detto pensiero potrebbe, apparentemente,
trovare una minore forza persuasiva con riferimento alla circostanza, evidenziata in dottrina,
secondo la quale il mediatore potrebbe, anche senza il consenso delle parti, procedere “d’ufficio”,
con la consulenza tecnica, in assenza di diversa previsione normativa

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