La sentenza del Tribunale di Foggia in commento si esprime, con riferimento alla
mediazione relativa alle controversie in materia di telecomunicazioni, nel senso di ritenere
che al mancato tentativo di conciliazione consegua l’improcedibilità della domanda, e non
l’improponibilità della stessa, come ritenuto dalla compagnia telefonica.
La decisione trae origine da una vicenda avente ad oggetto la domanda di ripetizione di
indebito, formulata da un consumatore, con riferimento ad una somma trattenuta dalla
società di telefonia in forza di un contratto di utenza telefonica, a dire dell’utente
inesistente, in quanto concluso a distanza (per via telefonica) e privo di sottoscrizione.
L’utente, a seguito della soccombenza nel giudizio di primo grado, innanzi al Giudice di
Pace, proponeva appello innanzi al Tribunale di Foggia.
La compagnia telefonica si costituiva, quindi, in giudizio, eccependo l’improponibilità della
domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di conciliazione, innanzi
alle competenti autorità amministrative (Co.Re.Com.), ai sensi dell’art. 1, comma 11 della
legge n. 249/1997, nonché degli artt. 3, comma 1 del “Regolamento di procedura relativo
alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti”, adottato con delibera n.
182/02/CONS e 3, comma 1 del“Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle
controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera
n. 173/07/CONS.
Il tribunale, con riferimento a detta ultima eccezione, si è pronunciata nel senso del suo
rigetto, rilevando che l’art. 1, comma 11 della legge n. 249/1997 prevede espressamente
che non si possa proporre “ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione
dell’istanza all’Autorità”e che il successivo articolo 3, comma 1, dispone nel senso che“Gli
utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la
violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle
norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che
intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di
conciliazione dinanzi al competente per territorio”. Inoltre, “Per le controversie di cui
all’articolo 2, comma 1, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia
stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al competente per Territorio”.
In considerazione dii quanto sopra, dunque, nel caso di mancato esperimento del tentativo
di conciliazione innanzi al Co.Re.Com, da parte dell’utente, si dovrebbe ritenere
improcedibile,, e non improponibile, la domanda di restituzione dell’indebito formulata
dall’appellante
Peraltro, a miglior precisazione del rigetto dell’eccezione di improcedibilità della domanda,
il Tribunale adito ha osservato che la delibera n. 173/07/CONS, nel sostituire la
precedente delibera n. 182/02/CONS, dichiara improcedibile, e non improponibile, la
domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com..
Il Tribunale pugliese, con la pronuncia in commento, si è uniformato, peraltro, a quanto
statuito, in particolare, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno
ritenuto, con una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 3 della delibera
n. 182/02/CONS, che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di
cui alla L. n. 249 del 1997, art. 1, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità
della domanda. Pertanto, il giudizio deve trovare definizione mediante una pronuncia non
di merito, ma con obbligo per il giudice di sospensione del giudizio e di fissazione di un
termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo di conciliazione (principio
espresso da Cass SS.UU 28 aprile 2020, n. 8241)
Dunque, in forza dell’applicazione del suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta,
il tribunale di Foggia, verificato che il Giudice di Pace – a fronte dell’eccezione di
improponibilità della domanda – aveva, ritualmente, assegnato alle parti un termine per
l’instaurazione del procedimento di conciliazione ed avendo l’utente proposto istanza di
conciliazione dinanzi al Co.Re.Com., ha ritenuto doversi considerare soddisfatta la
condizione di procedibilità della domanda, con rigetto dell’eccezione della compagnia
telefonica.