Per perseguire i propri obiettivi l’UE agisce tramite alcune istituzioni, previste dall’art. 13 TUE:
1. Parlamento UE
2. Consiglio dell’UE
3. Commissione europea
4. Corte di giustizia
5. Banca centrale
6. Corte dei conti
7. Il Consiglio
Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri. Il Presidente della
Commissione è suo membro di diritto.
È nato dalla prassi della cooperazione politica fra rappresentanti – a livello governativo – degli Stati
membri, fuori dalla struttura originaria delle istituzioni comunitarie. Successivamente è stato
riconosciuto dall’Atto Unico Europeo e quindi dal Trattato di Maastricht, ricevendo infine lo status
di istituzione europea dal Trattato di Lisbona.
Il Consiglio definisce i programmi e le azioni dell’Unione, ne stabilisce le priorità di indirizzo
politico generali e, congiuntamente al Parlamento europeo, esercita la funzione legislativa e la
funzione di bilancio.
Il Trattato di Maastricht, va ricordato, aveva introdotto la procedura “di cooperazione” che è poi
diventata (con modifiche e innovazioni) la procedura legislativa ordinaria dell’Unione.
Il presidente del Consiglio europeo rappresenta l'Unione per le materie relative alla politica estera e
di sicurezza comune (fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza).
Base giuridica:
Articolo 15 del trattato sull'Unione europea (TUE) e articoli da 237 a 243 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE)