La sentenza in commento consente di affrontare un tema di notevole rilievo pratico per gli avvocati
che si apprestano a valutare come assistere i propri clienti in una questione di diritto relativa a
materia soggetta a mediazione obbligatoria, vale a dire l’interruzione della prescrizione o della
decadenza del diritto, in rapporto all’istanza di mediazione.
Il Tribunale di Roma, in particolare, precisa che detta interruzione/decadenza si verifica non già nel
momento della presentazione dell’istanza di mediazione, bensì in quello della sua comunicazione
alle altre parti.
La sentenza in commento trae origine da una contenzioso in materia condominiale, come tale
soggetta a mediazione obbligatoria, precisamente da una controversia relativa ad impugnazione di
delibera condominiale, da parte di un condomino, che aveva approvato il bilancio consuntivo in cui
veniva riportato un debito a carico dello stesso per spese condominiali pregresse., che tuttavia
riteneva di dovere una somma inferiore, rispetto a quella richiesta dall’amministratore di
condominio.
Il condominio si costituiva eccependo la tardività ed inammissibilità dell’impugnazione della
delibera, sul presupposto secondo il quale l’assemblea aveva deliberato l’approvazione del
consuntivo nel mese di giugno 2021, ma aveva ricevuto la notifica dell’atto di citazione solamente
nel mese di febbraio dell’anno successivo.
Il tribunale di Roma, ribadito il dettato letterale dell’articolo 5, comma 6 del D.Lgs. 28/2010,
secondo il quale la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale, ha ritenuto che l’interruzione della decadenza e della prescrizione previste da detta
disposizione di legge si verifica per effetto non della presentazione dell’istanza di mediazione, ma
per effetto della comunicazione della medesima alle altre parti e che l’istanza di mediazione
impedisce la decadenza per una sola volta.
Dall’applicazione dei principi sopra esposti al caso concreto, i giudici romani hanno deciso per
l’inammissibilità delle domande del condomino impugnante, in forza della tardività della notifica
dell’atto di citazione , in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni, di cui all’articolo 1137
c.c., tenuto conto dei termini di decadenza e prescrizione maturati con riferimento alla
comunicazione dell’istanza di mediazione al condominio e non della presentazione dell’istanza
medesima all’organismo di mediazione.
Angolo delle Emozioni
LA RUBRICA DEL MEDIATORE: PENSIERI E RIFLESSIONI DI UNA MEDIATRICE Dell’Avv. D’ovidio Marta
Caro diario, oggi è un giorno importante! E’ appena terminata una mediazione impegnativa, una di quelle che non pensavi proseguisse né tantomeno terminasse con un