Oggi vedremo come cambierà l’articolo 4 o d.lgs. 28/10 a seguito del d.lgs. 149/22, rubricato “Accesso alla mediazione”.
L’articolo 1 del d.lgs. 28/10 non ha subito variazioni.
Art. 4 (vecchio testo)
- 2La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
- L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
- All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verificala mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.2
Art. 4 (nuovo testo)
- “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
- La domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
- All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”
A presto con l’analisi di altri articoli.
Lucia Di Palermo nasce a Catania il 4 aprile 1971.
Si laurea in Scienze Politiche vecchio ordinamento all’Università di Catania e qualche anno più tardi si trasferisce a Milano dove inizia la sua esperienza lavorativa presso importanti azienda del settore assicurativo e dei servizi.
Dopo vent’anni di successo professionale decide con coraggio di affiancare alla sua già avviata carriera una nuova strada e intraprendere un percorso formativo, ma soprattutto personale, e avvicinarsi al tema della gestione del conflitto: inizia così la sua formazione come Mediatrice Familiare e Counselor.
La sua passione e dedizione per questo nuovo approccio professionale la portano a voler approfondire sempre più l’argomento in ogni sua diramazione: diventa così Mediatrice Civile e Commerciale e si iscrive, inoltre, alla Facoltà di Psicologia e consegue la laurea magistrale.
Il profondo lavoro personale che questi studi esigono, e l’alta formazione oramai acquisita, spingono Lucia a riconoscersi sempre più in questa nuova figura professionale. Orientare ed accogliere, ma soprattutto rispettare, le persone e le loro relazioni conducendole attraverso la lettura di emozioni, interessi, bisogni e strategie ad buona gestione del conflitto, è il lavoro che quotidianamente svolge Lucia.