decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Cosa Cambia? Artt. 2 e 3 – della dottoressa Lucia di Palermo

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Oggi vedremo come cambieranno gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 28/10 a seguito del d.lgs. 149/22, rubricati “Controversie oggetto della mediazione” e “disciplina applicabile e forma degli atti”.

L’articolo 1 del d.lgs. 28/10 non ha subito variazioni.

Art. 2 (vecchio testo)

“1. Controversie oggetto di mediazione 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

 

Art. 2 (nuovo testo)

“1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

 

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.”

—————————

Art. 3 (vecchio testo)

“1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità’ e l’idoneità’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo”

 

Art. 3 (nuovo testo)

“1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità’, l’indipendenza e l’idoneità’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis.”

 

A presto con l’analisi di altri articoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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