Oggi vedremo come cambieranno gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 28/10 a seguito del d.lgs. 149/22, rubricati “Controversie oggetto della mediazione” e “disciplina applicabile e forma degli atti”.
L’articolo 1 del d.lgs. 28/10 non ha subito variazioni.
Art. 2 (vecchio testo)
“1. Controversie oggetto di mediazione 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Art. 2 (nuovo testo)
“1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.”
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Art. 3 (vecchio testo)
“1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità’ e l’idoneità’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo”
Art. 3 (nuovo testo)
“1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità’, l’indipendenza e l’idoneità’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis.”
A presto con l’analisi di altri articoli.
Lucia Di Palermo nasce a Catania il 4 aprile 1971.
Si laurea in Scienze Politiche vecchio ordinamento all’Università di Catania e qualche anno più tardi si trasferisce a Milano dove inizia la sua esperienza lavorativa presso importanti azienda del settore assicurativo e dei servizi.
Dopo vent’anni di successo professionale decide con coraggio di affiancare alla sua già avviata carriera una nuova strada e intraprendere un percorso formativo, ma soprattutto personale, e avvicinarsi al tema della gestione del conflitto: inizia così la sua formazione come Mediatrice Familiare e Counselor.
La sua passione e dedizione per questo nuovo approccio professionale la portano a voler approfondire sempre più l’argomento in ogni sua diramazione: diventa così Mediatrice Civile e Commerciale e si iscrive, inoltre, alla Facoltà di Psicologia e consegue la laurea magistrale.
Il profondo lavoro personale che questi studi esigono, e l’alta formazione oramai acquisita, spingono Lucia a riconoscersi sempre più in questa nuova figura professionale. Orientare ed accogliere, ma soprattutto rispettare, le persone e le loro relazioni conducendole attraverso la lettura di emozioni, interessi, bisogni e strategie ad buona gestione del conflitto, è il lavoro che quotidianamente svolge Lucia.