Con la sentenza numero 33 del 18 gennaio scorso, il Tribunale di Cuneo si è pronunciato in
relazione ad una interessante questione, relativa all’utilizzabilità delle dichiarazioni, rese dalle parti
nel corso della mediazione, nell’ambito del successivo giudizio contenzioso.
La pronuncia trae origine da una controversia relativa al pagamento di compensi professionali , in
relazione al quale una società conveniva in giudizio una cliente, al fine di ottenere il pagamento del
corrispettivo per l'attività professionale di consulenza consistita, tra l’altro, in n. 60 incontri con
diversi soggetti al fine di una cessione di quote immobiliari. La debitrice, si costituiva in giudizio
contestando il conferimento di incarico alla società attrice e l’importo richiesto, ritenuto eccessivo.
Il Tribunale di Cuneo, dopo aver precisato che la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata
instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo, si è pronunciato in
relazione al valore delle dichiarazioni rese dalle parti in mediazione, ritenendo, in particolare che:
“Non può assumere rilievo a tal fine il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del
procedimento di mediazione, posto che, alla luce del chiaro disposto dell’art. 10, co. 1, D.Lgs. n.
28 del 2010. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,
iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e
informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Inoltre, secondo il Tribunale di Cuneo, l'art. 115 c.p.c. fa sì che possa essere attribuita rilevanza,
esclusivamente ai fatti non contestati dalla parte costituita, così confermando l' irrilevanza della c.d.
non contestazione stragiudiziale, vale a dire in sedi diverse da quella del giudizio, tra le quali
rientra, appunto, il procedimento di mediazione, ai sensi dell’articolo 10, co. 1, D.Lgs. n. 28 del
2010.
La sentenza in commento ribadisce, dunque, la caratteristica di riservatezza di tutto quanto viene
detto e documentato in mediazione, con la conseguenza della non utilizzabilità di dette risultanze
nell’ambito del processo civile.
Il principio sopra espresso sembra essere difforme da quanto previsto nell’ambito della recente
riforma del processo civile e delle ADR, intervenuta con il Decreto legislativo 149/2022 il quale,
con riferimento alla negoziazione assistita.
Infatti, il nuovo articolo 4 bis del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella legge
n. 162/2014, prevede che le dichiarazioni del terzo possono essere raccolte se previsto nella
convenzione di negoziazione assistita e vertere su su fatti specificamente individuati e che abbiano
rilievo per l’oggetto della controversie.
Infine, esse devono essere reso presso lo studio professionale dell’avvocato che invita il terzo a
renderle o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, alla presenza degli avvocati che assistono
le parti coinvolte
Non possono in ogni caso rendere dichiarazioni soggetti di età inferiore ai 14 anni o che sono
incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. perché hanno un interesse nella controversia.
A differenza della mediazione, le dichiarazioni di terzi in sede di negoziazione assistita, fanno piena
prova di quanto gli avvocati attestano essersi verificato in loro presenza. E quanto verbalizzato può
essere prodotto in giudizio, con valutazione delle stesse, da parte del giudice, ai sensi dell’articolo
116 c.p.c.l collegamento delle dichiarazioni del terzo rese in sede di negoziazione con il processo
Inoltre, nel caso in cui il terzo sia stato invitato a rendere le dichiarazioni, ma non si sia presentato
o ha rifiutato di renderle, nel caso di negoziazione senza accordo, la parte che ha interesse a che il
terzo renda le dichiarazioni, può chiedere che lo stesso si presenti davanti al giudice per l’audizione.
In questo caso, è prevista, salva compatibilità, l’applicazione degli articoli 693 -699 c.p.c. relativi
all’assunzione di prove in via preventiva, al fine di evitare la dispersione delle prove stesse,
anteriormente al giudizio.
Sono Avvocato del Foro di Savona (SV) e mediatore civile e commerciale con DPL Mediazione. Esercito la professione di avvocato civilista nell’ambito del diritto privato, con particolare riguardo alla responsabilità civile, alla contrattualistica ed al diritto di famiglia e delle successioni.
Sono Presidente della Sezione di Savona dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – ONDIF e della sezione dell’Unione Nazionale Avavocati Mediatori – UNAM della medesima città.
Sono autore di articoli per la rivista ONDIF “Diritto e processo”, coautore del volume di diritto civile “Un anno di sentenze” (editore Giappicchelli 2019, 2020 e 2021), del volume “Tutela del credito”, facente parte della collana “Le Fonti del diritto italiano” (curatori del volume Professori Alpa e Mariconda, ed. Giuffrè, 2021, in corso di pubblicazione), nonchè collaboratore della riviste “Persona e Danno” e “Nuova giurisprudenza Ligure”.
Ho scelto di essere mediatore civile e commerciale perché ritengo che sia uno strumento fondamentale per una giustizia che valorizzi le necessità ed i bisogni effettivi delle persone, tramite il loro coinvolgimento diretto nel procedimento. Proprio per questo auspico che la mediazione sia sempre di più uno strumento valorizzato dal nostro ordinamento per la risoluzione dei problemi che i clienti ci sottopongono.