In questo articolo vorrei offrire un approfondimento e possibile soluzione sull’ “eccezione di difformità tra fase stragiudiziale e fase giudiziale”, formulata in giudizio in prima udienza a pena di decadenza, che potrebbe portare alla declaratoria di improcedibilità della domanda.
Se da una parte vi è un recente orientamento a sostegno del fatto che le norme di legge che sanciscono l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena improcedibilità, prevedendo dei limiti al diritto di azione previsto e garantito anche a livello costituzionale dall’art.24 Cost., non possono essere interpretate in senso restrittivo (Cass.SSUU 2020 n.8240), di altro avviso era inizialmente la Suprema Corte ritenendo necessaria la coincidenza soggettiva e oggettiva tra la fase giudiziale e stragiudiziale (Cass.Civ. 2005 n.15802).
A fronte di tanto, si evidenzia però, come nessuna norma di legge primaria o secondaria preveda
che il tentativo di conciliazione debba avere un oggetto esattamente identico a quello della causa
proposta avanti l’Autorità Giudiziaria, tenendo presente anche che il tentativo di conciliazione non
avendo natura di controversia giudiziale non avrà una causa petendi ed un petitum qualificabili
come tali.
Pertanto in caso di difformità, a mio avviso, un’interpretazione plausibile delle complesse interpretazioni di legge possa essere quella per cui la condizione del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sarà soddisfatta laddove vi sia stato tra le parti almeno un tentativo di conciliazione “sulla controversia” intesa in senso lato ed a-tecnico, cioè come incontro su specifiche problematiche insorte tra le parti.
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e specializzata in diritto civile, da circa venti anni mi occupo di controversie in ambito di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale nonché diritto di famiglia, ora mediatore civile e commerciale in DPL Mediazione.
Dopo i molti anni di attività giudiziale, mi sono avvicinata alla figura del Mediatore ritrovando in essa caratteristiche più affini alla mia personalità ed etica.
Credo in una giustizia che non coincida pedissequamente con quanto stabilito dalla Legge e che sia frutto di incontro d’intenti, ragionevolezza e rinuncia reciproca verso la miglior soluzione nell’interesse comune, con la consapevolezza che anche la miglior sentenza non incontri la piena soddisfazione delle parti coinvolte.