FORMA DELLA PROCURA NOTARILE IN MEDIAZIONE: UNA QUESTIONE ANCORA ATTUALE – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Il tema della necessità della procura notarile in mediazione è sempre attuale, anche a seguito di
diversi interventi giurisprudenziali, che rendono la questione meno univoca e
maggiormente controversa.
Lo scrivente ha commentato, su questa pagina, la sentenza del Tribunale di Genova del 15 maggio
2022, secondo la quale il delegato in mediazione potrebbe partecipare agli incontri solamente in
forza di una procura autenticata da notaio, non ritenendo sufficiente che il medesimo rappresenti la
parte in forza di una procura priva della suddetta formalità. A sostegno di detta tesi, i giudici
genovesi invocano quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 8473 del 27
marzo 2019, la quale ritiene necessaria una procura speciale e sostanziale, rilasciata per quella
specifica procedura di mediazione e, quindi, contenente i poteri di prendervi parte, negoziare,
transigere e sottoscrivere il verbale di mediazione, fatta salva la necessaria presenza delle parti,
come previsto, peraltro, attualmente, dalla riforma del processo civile e delle ADR, entrata in vigore
il 1 marzo scorso (il 30 giugno prossimo in relazione alla mediazione civile e commerciale).
Detta tesi non è condivisa da quella parte di giurisprudenza di merito che ritiene sufficiente una
procura speciale sostanziale, ma non notarile, in quanto l’ulteriore formalità dell’autentica da parte
di pubblico ufficiale del documento, sarebbe necessaria solamente in relazione al perfezionamento
di atti, che tale forma richiedano (in questo senso, tra le altre, v. Trib. Napoli 10 febbraio 2022 n.
1488; Trib. Roma 23 novembre 2021 n. 18271; Trib. Milano 11 giugno 2019 n. 5605, tutte reperibil
in banca dati One legale).
Alle sentenze sopra citate si aggiunge quella recente del Tribunale di Ravenna, numero 572 del 31
ottobre 2022, secondo la quale il richiamo del Tribunale di Genova alla decisione della Suprema
Corte numero 8473/2019 sarebbe incongruo, in quanto detta pronuncia riterrebbe necessaria una
procura sostanziale e specifica, ma non notarile, funzionale al tipo di atto alla cui stipula è
finalizzata, come previsto dall’art. 1392 c.c.. Di conseguenza, sarà il tipo di atto a determinare la
necessità o meno di una procura autenticata (stipula di atto pubblico, di scrittura privata, mero
pagamento di somme di denaro ecc..)
Lo scrivente\ ritiene, da professionista e mediatore civile, che sia maggiormente conforme a legge e
allo spirito della normativa in materia di mediazione, la tesi meno formalistica, anche alla luce del
fatto che la mediazione dovrebbe mantenere le sue caratteristiche di semplicità e immediatezza, per
non assomigliare ad un giudizio svolto in sede diversa dai Tribunali.

In ogni caso, sarebbe opportuno che i singoli COA procedessero ad indicare una posizione comune,
al fine di evitare che permangano prassi diversificate a seconda dei fori, in pregiudizio di una
necessaria uniformità di applicazione normativa.

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