Sul diritto d’autore in generale
Il diritto d’autore è disciplinato dagli artt. 2575-2583 c.c. e dalla L.633/1941 e ss.mm. (Legge sul
Diritto d’Autore – LDA).
Esso ha ad oggetto le opere dell’ingegno di carattere creativo, le quali possono appartenere al settore
delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il diritto d’autore sorge automaticamente con la mera creazione dell’opera e, al suo interno, si suole
distinguere tra un diritto morale d’autore e un diritto patrimoniale d’autore.
Il diritto morale d’autore consiste principalmente nel diritto alla paternità dell’opera e dunque ad
esserne riconosciuti autori, con la conseguente possibilità di opporsi ad ogni modifica della propria
opera in modo da mantenerne l’integrità. Sotto altro profilo, tale diritto ricomprende altresì il diritto
di decidere se pubblicare o non pubblicare la propria opera oppure, ancora, se pubblicarla in anonimo
o sotto pseudonimo. Il diritto morale d’autore è dunque un diritto personalissimo, come tale
inalienabile e imprescrittibile, nonché generalmente intrasmissibile (fatta eccezione per il diritto di
inedito, che si trasmette agli eredi).
Dal diritto morale d’autore va tenuto distinto il diritto patrimoniale d’autore, da intendersi come il
diritto di sfruttare commercialmente ed economicamente l’opera, consentendone, ad esempio, la
riproduzione, la diffusione, la distribuzione etc.. Il diritto patrimoniale d’autore ha una durata limitata
(pari alla vita dell’autore e altri 70 anni dopo la sua morte oppure, nel caso di pubblicazione
anonima, pari a 70 anni dalla pubblicazione), è trasmissibile, è alienabile, può essere pignorato ed
ipotecato.
Sul diritto d’autore nelle arti figurative e sulla possibilità di riprodurre marchi altrui,
immagini già protette dal diritto d’autore e immagini di personaggi famosi
Una questione peculiare è se sia possibile l’utilizzo di marchi, opere altrui e immagini di personaggi
famosi per creare delle proprie opere originali ed eventualmente entro che limiti.
In altre parole: è possibile rappresentare in un quadro il marchio di una nota casa automobilistica? E’
possibile riprodurre disegni rappresentanti i più famosi personaggi dei fumetti? E’ possibile fare
ritratti di personaggi famosi?
Per dare una risposta a tali quesiti, occorre anzitutto richiamare alcune norme della stessa Legge sul
Diritto d’Autore.
In primo luogo, l’art.70 comma 1-bis LDA, il quale consente la pubblicazione su internet, a titolo
gratuito, di immagini e musiche altrui a bassa risoluzione o degradate, purché ciò avvenga per uso
didattico o scientifico, senza scopo di lucro.
L’art. 32 quater LDA, invece, prevede che, alla scadenza della durata di protezione dei diritti
patrimoniali su un’opera visiva, la stessa possa essere riprodotta liberamente, salvo che la
riproduzione di per sé abbia carattere di originalità.
Tale articolo, inoltre, fa salve le disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
Il rimando deve intendersi, in particolare, agli artt. 107-108 di tale Codice, i quali sanciscono in via
generale come spetti all’ente che custodisce il bene in questione dare l’autorizzazione per consentire
la riproduzione dell’opera e determinare gli eventuali canoni di concessione.
L’art.108, al terzo comma, sottolinea inoltre che non è dovuto nessun canone nel caso di
riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.
Il comma 3-bis del medesimo art. 108, invece, precisa come la riproduzione di beni culturali diversi
dai beni archivistici e la divulgazione con qualsiasi mezzo di immagini di beni culturali siano sempre
libere se svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, di ricerca, libera manifestazione del
pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
Si menziona, infine, l’art. 96 LDA, il quale prevede espressamente come il ritratto di una persona
non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Il successivo
art. 97 LDA prevede alcune eccezioni a tale principio generale: in particolare, per quanto attiene al
caso di specie, interessa sottolineare come tale articolo preveda che il consenso non occorra nel caso
in cui il personaggio rappresentato sia noto, ma che, al contempo, tale ritratto non possa comunque
essere esposto né tantomeno messo in commercio se ciò lede l’onore, la reputazione o il decoro della
persona in questione.
Al di fuori dei casi sopra menzionati, in cui è da ritenersi possibile il libero utilizzo dell’immagine
altrui o dell’opera d’arte altrui, è invece da ritenersi che in tutti gli altri casi sia sempre necessaria
una espressa autorizzazione dell’autore dell’opera o del titolare del diritto d’immagine o una
espressa licenza del titolare del marchio, che potrà eventualmente assumere i caratteri del
contratto di merchandising, quando vi sia l’intenzione di mettere in commercio più prodotti
contraddistinti da quei segni.
Sul diritto d’autore nelle arti figurative e sulla tutela (preventiva e successiva)
avverso potenziali violazioni
Si è già detto che il diritto d’autore nasce automaticamente con la mera creazione dell’opera.
Può tuttavia sorgere il problema di dover dimostrare la paternità della propria opera e il tempo
della creazione della stessa, soprattutto nel caso in cui dei terzi abbiano commesso un plagio,
attribuendosi la paternità dell’opera stessa o copiandola pedissequamente, oppure nel caso in cui dei
terzi la abbiano utilizzata senza consenso, al di fuori dei casi – o, comunque, oltre i limiti –
sommariamente analizzati nel precedente paragrafo.
Per tale ragione, occorre adottare degli accorgimenti preventivi, volti a ridurre il rischio di tali
violazioni o, comunque, a pre-munirsi di prove della paternità e dell’anteriorità della propria opera.
Tra questi rimedi, ad esempio, si possono fare rientrare la registrazione di un’opera presso la SIAE o
la auto-spedizione dell’opera tramite raccomandata a.r. o pec: si tratta delle modalità favorite nel
caso di opere dell’ingegno appartenenti ai settori letterario, musicale, cinematografico, teatrale, ma le
stesse risultano impossibili o, comunque, poco agevoli da usare nel caso di arti figurative.
Nel caso delle arti visive, dunque, il primo accorgimento è dato dall’apposizione della firma sulla
propria opera, sia sul fronte che sul retro della stessa, accompagnata dall’auto-certificazione di
autenticità (a meno che si preferisca optare per la certificazione ad opera di esperti del settore o di un
notaio).
L’auto-trasmissione di una copia fotografica dell’opera a mezzo raccomandata a.r. o pec potrebbe
essere utile per dimostrare l’esistenza dell’opera a una certa data, così come la sua eventuale
presentazione durante eventi mondani o anche la sua esposizione in gallerie d’arte.
Allo stesso modo, la prova della paternità e dell’esistenza dell’opera a una certa data potrebbe essere
ottenuta anche tramite la pubblicazione di copie fotografiche della stessa su pagine social, su siti e
blog personali, da effettuarsi preferibilmente apponendo sull’immagine una firma elettronica o un
watermark, in modo da disincentivare eventuali plagi e/o indebiti utilizzi.
Nonostante l’adozione di tutte queste precauzioni, è comunque sempre possibile che dei terzi
decidano illecitamente di usare un’opera d’arte altrui per scopo di lucro oppure, addirittura, di
attribuirsi la paternità dell’opera stessa.
In questi casi, le suddette precauzioni, se correttamente adottate, potranno fungere da prova della
paternità dell’opera e dell’anteriorità della stessa rispetto all’azione lesiva posta in essere dal terzo,
che, così, potrà non solo subire condanne in sede civile, volte – ad esempio – all’immediata
cessazione del comportamento lesivo e al risarcimento del danno (cfr. artt. 156 ss. LDA), ma anche
eventuali condanne in sede penale (cfr. art. 171 ss. LDA).
Un focus sugli strumenti di A.D.R. nelle controversie artistiche
La LDA nulla dice in merito alla possibilità di ricorrere agli strumenti di A.D.R. (Alternative
Dispute Resolution) in materia di diritto d’autore.
Si rammenta brevemente che in Italia gli strumenti di A.D.R. sono essenzialmente tre:
1) la negoziazione assistita, una procedura durante la quale le parti, assistite dai rispettivi
avvocati, si impegnano a collaborare con correttezza e buona fede per cercare di trovare un
accordo in merito alla vertenza tra di esse insorta;
2) l’arbitrato, una procedura nella quale un arbitro, monocratico o collegiale, terzo e imparziale,
è chiamato a decidere con un lodo in merito ad una controversia insorta tra le parti;
3) la mediazione, una procedura con la quale il mediatore, terzo e imparziale rispetto alle parti,
il quale non è chiamato a decidere sulla controversia insorta tra le parti, ma semplicemente ad
assistere queste ultime affinché trovino una soluzione amichevole e condivisa.
Con particolare riguardo alla negoziazione assistita, disciplinata dal D.L. n.132/2014 convertito in
L. n.162/2014 e ss. mm., la stessa potrà essere utilizzata come mezzo di risoluzione di una eventuale
controversia artistica su base volontaria oppure, su base obbligatoria, nel caso in cui sia richiesto il
pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a €50.000,00. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia
richiesto il pagamento di royalties per un importo pari a €20.000,00.
L’arbitrato, invece, potrà essere sempre scelto volontariamente dalle parti come procedura di
risoluzione di una controversia tra di esse già insorta, a meno che le parti non si siano già obbligate a
ricorrervi per ogni eventuale vertenza nascente da un contratto tramite l’inserimento di un’apposita
clausola compromissoria all’interno del contratto stesso.
Da ultimo, la mediazione, disciplinata dal D. Lgs. 28/20120 e ss. mm., potrebbe rivelarsi uno
strumento utilissimo per la risoluzione delle controversie artistiche, in quanto, grazie alla presenza di
un mediatore terzo ed imparziale, le parti avrebbero la possibilità di discutere e comprendere le reali
cause del loro conflitto, individuando delle soluzioni condivise volte alla sua cessazione. Pur non
rientrando tra le materie in cui la mediazione è obbligatoria, le parti potrebbero decidere
volontariamente di utilizzare questa procedura nel momento in cui insorge la controversia oppure,
ancora, potrebbero preventivamente obbligarsi ad esperire il tentativo di mediazione con apposita
clausola contrattuale.
In conclusione, bisogna, però, sottolineare che tutti questi strumenti di A.D.R. si scontrano con un
grosso limite, dato dal fatto che essi non possono avere ad oggetto diritti indisponibili. Al
riguardo, si ricorda che i diritti indisponibili sono quei diritti personalissimi ai quali il titolare non
può rinunciare e che non possono essere né ceduti né trasferiti: gli esempi classici sono il diritto alla
vita e il diritto al nome, ma tra essi vi rientra a pieno titolo anche il c.d. diritto morale d’autore. Ne
consegue che oggetto di A.D.R. possono essere solo ed esclusivamente le controversie aventi ad
oggetto il c.d. diritto patrimoniale d’autore nonché le controversie aventi ad oggetto il
risarcimento del danno conseguente ad una violazione del c.d. diritto morale d’autore.