Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 21 gennaio 2022, ha approvato il «Regolamento unitario per gli organismi di mediazione forensi costituiti dai Consigli dell’Ordine degli avvocati» in favore dei COA che vogliano creare, anche in forma associata, un organismo di mediazione (ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010), oppure aggiornare il regolamento in questione alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente, anche alla luce della valorizzazione delle ADR da parte della recente riforma del processo civile.
Nella premessa del «Regolamento unitario per gli organismi di mediazione forensi costituiti dai consigli dell’ordine degli avvocati» la delibera pone l’accento sulla centralità del meccanismo di designazione del mediatore al fine di garantire la totale imparzialità del procedimento e sulla necessità, per alcune materie trattate, di un’elevata competenza del mediatore. A questo fine il Consiglio Nazionale Forense sta predisponendo specifiche linee guida.
Il CNF dichiara di avere compiuto delle scelte di fondo nel predisporre il regolamento e di avere di conseguenza previsto delle regole base a cui dovranno attenersi i COA che desiderano creare organismi di mediazione:
- le parti possono prendere parte ai procedimenti di mediazione con il ministero di un difensore e, se non abbienti, possono fare domanda per accedere al patrocinio gratuito;
- la formulazione della proposta conciliativa è subordinata alla richiesta congiunta delle parti e alla valutazione del mediatore;
- la proposta conciliativa spetta solo al mediatore che ha condotto il procedimento, se fosse infatti affidata a un terzo si correrebbe il rischio di affidare la procedura a un soggetto terzo e imparziale e non a un «compositore amichevole»;
- l’organismo di mediazione può scegliere di limitare l’attività di mediazione ad alcune delle materie contemplate dal d.lgs. n. 28/2010 e a quelle successivamente introdotte da previsioni legislative;
- i mediatori possono essere solo avvocati iscritti all’albo;
- la designazione del mediatore deve avvenire in base a un «meccanismo di rotazione», tenendo conto del valore, della materia e dell’oggetto della controversia e della competenza del mediatore;
- al fine di garantire la competenza del mediatore, è necessario che lo stesso, quando si iscrive al registro dei mediatori, dichiari per quali materie si candida a prestare la propria attività;
- i Consigli dell’Ordine degli avvocati, a parte le regole che riproducono disposizioni legislative, possono modificare tutte le altre disposizioni del regolamento;
- alla luce anche di quanto verificatosi a causa della pandemia si è deciso infine di contemplare anche un modello di procedimento di mediazione da tenersi in modalità telematica «previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento». A tal proposito si rammenta che il d.lgs. 28/2010 lasciava del resto la possibilità agli organismi di mediazione di prevedere nei propri regolamenti tale modalità di svolgimento del procedimento.
La scrivente, riservandosi sin d’ora di approfondire in seguito ulteriori aspetti della normativa in oggetto, nell’attuale formulazione della delibera del CNF, ritiene non risulti del tutto chiara la ratio della limitazione, ai soli iscritti all’Albo degli avvocati, dell’elenco dei mediatori che prestano la propria opera presso l’organismo di mediazione forense.
Invero, la figura professionale del mediatore deve essere diversa da quella del difensore: il mediatore non è tenuto ad applicare le sole norme di diritto sostanziale e processuale; utilizza un registro linguistico differente e aiuta le parti alla costituzione di un accordo che va al di là degli schemi giuridici, un accordo dalle stesse voluto e per ciò destinato a durare nel tempo.
L’inserimento nell’elenco dei mediatori di qualifiche professionali eterogenee, si pone in linea con il criterio della specializzazione inserito tra i principi fondanti nella delibera del CNF oggetto di analisi. La differenziazione delle competenze coadiuva la parti nell’individuazione di un risultato che soddisfi appieno gli interessi e i bisogni di ciascuna.
Da un lato è necessario che la formazione e l’aggiornamento permanente del mediatore venga rafforzato, come previsto altresì nella legge delega per la riforma del processo civile del 26 novembre 2021, n. 216. Dall’altro lato, tale obiettivo potrebbe non essere utilmente conseguito tramite una selezione aprioristica delle categorie professionali, a discapito di un percorso di formazione e di verifica teorico/pratico delle competenze.
Avvocato Chiara Bevilacqua
Le opinioni espresse nel presente articolo sono personali dell’autrice e non intendono vincolare l’organismo DPL Mediazione & Co.
L’avvocato Chiara Bevilacqua nasce a Valdagno (VI) il 3 febbraio 1976.
Consegue la laurea magistrale con lode a 23 anni in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università L. Bocconi.
Inizia la sua carriera professionale presso la banca d’affari Citigroup a New York e Londra, dove per quattro anni si occupa di finanza straordinaria, partecipando a numerose operazioni di quotazione, fusioni, scorpori nel mercato italiano e internazionale.
Prosegue la sua attività a Milano presso la banca d’affari del Gruppo UniCredit.
Nel 2009, sceglie di rallentare i ritmi lavorativi per dedicarsi maggiormente alla crescita dei suoi figli gemelli, nati nel 2005.
Nel frattempo Chiara consegue la laurea magistrale con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, specializzandosi in diritto penale processuale, nonché la successiva abilitazione per l’esercizio della professione forense (Foro degli avvocati di Milano).
Attualmente collabora con il dipartimento di diritto penale Cesare Beccaria, occupandosi di diritto processuale penale. Chiara ha conseguito l’abilitazione per l’iscrizione all’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio. Si occupa altresì di diritto societario, contenzioso, antitrust, diritto del lavoro, nonché di diritto penale nell’ambito familiare.
E’ autrice di copiosi elaborati pubblicati in riviste specializzate nella materia penalistica e in mediazione: Diritto Penale Contemporaneo, Archivio Penale, Sistema Penale, Ondif, Diritto.it , Studio Cataldi. Ha collaborato con la casa editrice Giappichelli alle Raccolte 2018-2019-2020 di «Un anno di sentenze. Penale, Civile, Amministrativo».
Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Vicenza, è appassionata di arte e musica classica e fermamente convinta che la cultura sia strumento di libertà e conoscenza del prossimo.
Il suo percorso da avvocato inizia presso lo Studio Trevisan & Associati di Milano, dopodiché Chiara prosegue in autonomia l’attività, collaborando con selezionati studi legali e sfruttando le competenze maturate in ambito finanziario-giuridico.
Da sempre sostenitrice che fare l’interesse del cliente implichi l’utilizzo di forme di dialogo e collaborazione, di un nuovo approccio per la gestione delle controversie e dei conflitti, Chiara si avvicina al mondo della mediazione che la porterà nel febbraio 2019 a diventare Mediatore Civile e Commerciale e nel 2021 a iscriversi al master in Mediazione Familiare, in corso di conseguimento.
Crede fermamente in un percorso alternativo al contenzioso giudiziale che possa portare le persone a decidere autonomamente come risolvere i propri conflitti, a far emergere e soddisfare pienamente i bisogni e gli interessi effettivi. Ha trovato in Dpl Mediazione & Co. una realtà che riflette pienamente questi valori.
La vicinanza alla persona, la capacità di accogliere il problema,x l’essere equi-prossimi nella gestione dei conflitti, sono elementi che contraddistinguono l’operatività di Dpl Mediazione & Co. e l’approccio di Chiara con i suoi assistiti nella quotidianità della professione.
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