Il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita in una recente pronuncia di merito – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Con una recente sentenza, un Tribunale di merito (Trib. Latina 6 novembre 2024, n. 2022)
ha analizzato la questione relativa ai rapporti tra mediazione obbligatoria, di cui al Decreto
Legislativo n 28/2010 e negoziazione assistita, introdotta dalla Legge 162/2014. statuendo
che l’esperimento del solo tentativo di mediazione, quando concorrente con la
negoziazione assistita tra avvocati, soddisfi la condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. La sentenza trae origine da un
contenzioso relativo al mancato pagamento di canoni di locazione, da parte della
conduttrice di un immobile e alla richiesta di risarcimento danni all’immobile stesso da
parte del proprietario di quest’ultimo, per complessivi euro 6900,00.
In corso di giudizio, la conduttrice dell’immobile solleva eccezione preliminare d
improcedibilità della domanda, a suo dire derivante dal mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di negoziazione assistita. Il giudice respinge l’eccezione, previo rilievo della
procedibilità della domanda e assorbimento dell’obbligo di negoziazione assistita in quello
di mediazione
Il Tribunale laziale fonda le conclusioni, sopra sommariamente riassunte, in forza di diversi
argomenti, sia di carattere legale che meramente pratico – applicativi.
Dal primo angolo visuale, il giudice riprende il dato normativo ed evidenzia che il Decreto
Legislativo n. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, per
determinate controversie, meglio indicate nell’articolo 5 comma I bis , così come
modificato dalla c.d. “Riforma Cartabia” – art. 7 del D.Lgs 149/2022), tra le quali la
locazione, mentre la Legge n. 162/2014, prevede l’obbligo di negoziazione assistita per
richieste pecuniarie superiori a 50.000 euro
A fronte del dato normativo, già la Consulta, il 18 aprile 2019, con la sentenza n. 97, ha
evidenziato che “il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un
soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile
nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.”,
con conseguente preferenza per la mediazione, quando in concorso con la negoziazione
assistita.
Detto principio, si allinea alla giurisprudenza di merito, la quale ha precisato, in diverse
occasioni, che nella mediazione il compito di una ricerca di un punto di incontro sul
conflitto è svolto da un terzo indipendente e imparziale, mentre nella negoziazione
analogo ruolo è svolto dai difensori delle parti e che il comma 5, dell’art. 3, del D.L.n.
132/2014, va letto, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, quale
disposizione che contempla il cumulo“…tra la negoziazione assistita obbligatoria e le
procedure stragiudiziali obbligatorie per legge o per previsione contrattuale o statutaria,
salvo che la controversia non sia soggetta alla mediazione obbligatoria ex lege, perché in
tal caso solo questa procedura va esperita (Trib. Roma, Sez. XIII, Ord. del 12 aprile 2021;
Trib. Torre Annunziata, Sez. II, Sent. n. 740 del 23 marzo 2018)

Dunque, come anticipato, di fronte al cumulo applicativo tra le due ADR, la giurisprudenza
costituzionale e di merito si è orientata nel senso di dare preferenza alla mediazione civile,
perdendo, così, la negoziazione assistita, il carattere dell’obbligatorietà.

Peraltro quindi, in caso di sovrapposizione, la mediazione prevale per evitare duplicazioni
procedurali.
Il Tribunale di Latina si allinea ai precedenti sopra citati, ritenendo preferibile la mediazione
laddove essa è portata avanti da un mediatore terzo e imparziale che affronta la
controversia al fine di addivenire ad una conciliazione delle parti.
Dal punto di vista pratico, la mediazione viene ritenuta efficace, dal Tribunale laziale,
laddove serve a chiarire, preventivamente, le pretese delle parti, costituendo, così,
un’opportunità per risolvere le controversie in modo più rapido e meno conflittuale.
A conclusione di questa breve nota, lo scrivente, da professionista, nonché da mediatore
civile e commerciale, ritiene condivisibile la sentenza in commento, tenuto conto, altresì,
della circostanza secondo la quale la negoziazione assistita , quando gestita da legali non
adeguatamente formati, può ridursi ad una attività meramente formale, volta al mero
soddisfacimento della condizione di procedibilità, senza effettiva attività di discussione e
tentativo reale di avvicinamento delle posizioni delle parti.
Dunque, la mediazione, proprio perché gestita da un soggetto terzo rispetto alle parti, può
costituire uno strumento maggiormente efficace di risoluzione delle controversie,
nell’interesse effettivo e concreto delle parti, con tempi molto più rapidi rispetto a quelli
giudiziali e costi decisamente inferiori.

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