La mediazione può concludersi con esito positivo, quando sia raggiunto un accordo, oppure con esito
negativo, quando non sia raggiunto l’accordo.
Nel primo caso, il procedimento si concluderà con la redazione di due atti, il verbale e l’accordo,
mentre nel secondo caso verrà redatto solamente il verbale.
Il verbale e l’accordo sono due atti giuridicamente differenti.
Il verbale è un atto del mediatore, nel quale lo stesso dà atto dello svolgimento della mediazione e
dell’esito della stessa. Nell’attestare quanto è avvenuto in sua presenza, il mediatore non assume il
ruolo di pubblico ufficiale: ne consegue che quanto testimoniato nel verbale di mediazione è
liberamente valutabile dal giudice nell’ambito dell’eventuale successivo giudizio e, al contempo, che
quanto attestato può essere contestato senza necessità di querela di falso. Il valore probatorio del
verbale aumenterà nel caso in cui lo stesso sia sottoscritto sia dal mediatore che dalle parti e dagli
avvocati, come nel caso del verbale conclusivo.
L’accordo, invece, è un atto delle parti, che viene sottoscritto soltanto dalle stesse e dai loro eventuali
avvocati, i quali sono altresì chiamati ad attestare che l’accordo sia conforme alle norme imperative e
all’ordine pubblico affinché lo stesso possa avere efficacia di titolo esecutivo (in mancanza di tale
attestazione, l’accordo potrà acquisire efficacia esecutiva solo previa omologazione da parte del
giudice ex art. 12 D. Lgs. 28/2010).
Tale accordo è frutto della libertà negoziale delle parti e, pertanto, è considerato quale contratto,
avente la forma della scrittura privata ex art. 2702 c.c..
Nel caso in cui l’accordo riguardi atti soggetti a pubblicità legale, sarà richiesta la forma notarile:
l’art. 11 D. Lgs. 28/2010 prevede che la sottoscrizione dell’accordo debba essere autenticata da
notaio nel caso in cui l’accordo contempli uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c. soggetti a trascrizione
(e, dunque, ad esempio: atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, contratti che
costituiscono diritti di usufrutto su immobili, accordi di mediazione che accertano l’usucapione etc.).
FONTI:
– Trib. Roma, 17 novembre 2015, n.7948 in Vita notarile 2016-1, p.p. 135-138;
– BOVE M., I verbali che concludono la mediazione nel D. Lgs. n.149 del 2022, ES, Giustizia
Consensuale 2022, 2, 465.