Con la sentenza in commento, la Corte D’Appello di Bari, si esprime nel senso di ritenere che la mancata
partecipazione alla mediazione deve essere rilevata in quella sede, al fine di eccepire l’improcedibilità
della domanda proposta in sede giudiziale.
Peraltro, qualora detta contestazione non venga formulata tempestivamente, la procedura si può
concludere, senza alcun ostacolo formale, con un verbale negativo per mancato accordo, e non con un
verbale di mancata partecipazione della parte, dovendosi ritenere soddisfatta quindi, la condizione di
procedibilità della domanda.
La sentenza trae origine da un procedimento nel quale un condomino conveniva in giudizio il
condominio, la società amministratrice e il delegato della stessa, al fine di ottenere l’annullamento di una
delibera condominiale per violazione dei criteri di riparto di alcune spese condominiali. L’amministratrice,
costituitasi in giudizio, eccepiva l’improcedibilità della domanda rilevando il mancato esperimento della
procedura di mediazione, obbligatoria a sensi di legge, rilevando che la mediazione sia stata validamente
esperita nei confronti di un solo condomino.
Il Tribunale competente a decidere la vertenza, quindi, rimetteva le parti innanzi al mediatore; il
procedimento si concludeva negativamente, senza alcun accordo stragiudiziale. Incardinato, quindi, il
giudizio di primo grado, quest’ultimo veniva definito con l’accoglimento della domanda di annullamento
della delibera, mentre le controparti resistevano in giudizio di secondo grado, chiedendo la conferma della
sentenza di primo grado.
In particolare, l’amministratrice del condominio appellava la decisione di primo grado sul presupposto
dell’improcedibilità della domanda, già proposta in primo grado, in forza del mancato, preventivo
esperimento della procedura di mediazione. La mediazione non sarebbe stata valida, da questo angolo
visuale, in quanto il legale di parte avrebbe presenziato anche in nome e per conto di una delle altre parti,
senza la necessaria procura notarile.
La Corte di appello di Bari, come in parte anticipato, rilevava che successivamente alla rimessione delle
parti in mediazione, una di loro non aveva partecipato alla stessa, mentre la società vi aveva partecipato
in proprio, quale società amministratrice del caseggiato.
Per il giudice di secondo grado la condizione di procedibilità della domanda di primo grado doveva,
quindi, essere ritenuta verificata, a seguito della conclusione del verbale, in modo negativo, per mancata
partecipazione della parte.
In particolare, i giudici rilevavano come dal verbale di mediazione emergesse che il condominio non
avesse eccepito l’assenza di controparte in sede di mediazione, chiedendo al mediatore di proseguire
l’incontro con la discussione delle questioni controverse.
In sintesi e in conclusione, quindi, con riferimento alla questione processuale che in questa sede interessa,
i giudici baresi ritenevano che non si potesse ritenere improcedibile la domanda, stante la decisione di non
eccepire l’assenza della parte all’interno dell’incontro di mediazione e di proseguire nella discussione
delle questioni in sede stragiudiziale, con conseguente procedibilità della domanda per mancato accordo
delle parti.
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