La mediazione civile e commerciale, rientrante tra il novero degli “ADR”, alternative dispute resolution, è disciplinata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. Tale decreto legislativo recepiva la Direttiva Europea 52/2008. Questo strumento viene introdotto nel sistema giuridico italiano con lo scopo primario di deflazionare il contenzioso all’interno dei tribunali e, conseguentemente, rendere più efficiente la macchina della giustizia.
La mediazione civile e commerciale è uno strumento tramite il quale un professionista terzo ed imparziale aiuta le parti al raggiungimento di un accordo utile per entrambe. L’accordo raggiunto in mediazione, a differenza della pronuncia ad esito di un procedimento dinnanzi al giudice, viene raggiunto in tempi celeri (massimo tre mesi dall’avvio della procedura) e con costi ridotti. Il decreto in analisi prevede tre tipi di mediazione: obbligatoria, facoltativa e delegata.
La mediazione obbligatoria, su cui si focalizza il presente elaborato, è espressamente disciplinata dal comma 1 – bis dell’articolo 5 Dlgs 28/10. Tale comma elenca tutte quelle materie per cui la mediazione debba essere esperita obbligatoriamente prima di incardinare il procedimento dinnanzi ad un giudice. L’esperimento della mediazione, pertanto, è condizione di procedibilità della domanda. Le materie per le quali vi è l’esperimento di mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel caso di mancato esperimento della procedura di mediazione le sanzioni previste sono quelle disciplinate dall’articolo 8 comma 4 – bis del Dlgs 28/2010.
L’usucapione e le servitù di passaggio sono comprese tra le materie obbligatorie ex comma 1-bis art. 5 del Dlgs 28/10 in quanto rientranti nel novero dei diritti reali.
Nella vicenda che si è svolta innanzi al Tribunale di Pisa, la società Immobiliare Beta chiedeva che venisse dichiarato, a favore della medesima, l’intervenuta usucapione della “della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno censito al catasto fabbricati del Comune di Gamma al xx per un’estensione di circa metri quadri 321,5” e della “servitù di parcheggio sul fondo censito al catasto fabbricati del Comune di Gamma al xx nell’area indicata nella relazione dell’Ingegnere M e contraddistinta al n. 3 per un estensione di circa mq 5×2”; ordinando, in entrambi i casi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza.
• L’ingegnere si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto aveva precedentemente trasferito il terreno oggetto del contenzioso ai proprietari del condominio Alfa. A fronte di ciò chiedeva di chiamare in giudizio Il Condominio Alfa e di essere, conseguentemente, estromesso dal giudizio. Il Tribunale autorizzava la convenuta alla chiamata del terzo e fissava la successiva udienza.
• Il Condominio Alfa si costituiva in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex Dlgs. 28/10 relativamente all’usucapione della servitù di parcheggio.
In questo elaborato ci si soffermerà solo sul punto inerente alla presunta improcedibilità della domanda rilevata dal Condominio Alfa.
Il giudice si pronunciava preliminarmente in merito al mancato esperimento della procedura di mediazione civile e commerciale in relazione alla domanda di accertamento dell’usucapione della servitù di parcheggio e all’esistenza di una striscia di terreno di proprietà del Comune di Gamma.
Il giudice rilevava come “l’accertamento dell’avvenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile unitamente a quella di parcheggio debbono necessariamente ritenersi consequenziale e “accessoria” a quella di passaggio. Nessuna utilità avrebbe avuto l’esperimento della procedura di mediazione con riferimento alla sola servitù di parcheggio, senza che la medesima avesse avuto ad oggetto anche la necessaria e prodromica servitù di passo Ciò premesso , è pacifico in giurisprudenza e ribadito da una giurisprudenza ventennale con riferimento alla corretta interpretazione dell’art.1061 c.c., che per l’usucapione della servitù di passaggio non è sufficiente aver esercitato il medesimo per oltre 20 anni, ma occorre anche la sussistenza di opere permanenti, visibili ed idonee per tale lasso di com a rivestire una funzione inequivocabile di destinazione al transito di persone. Tale funzione deve essere cioè percepibile e manifesta a tutti, nella specie, trattandosi di passaggio dovendo sussistere un raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere ovvero del “percorso” col fondo dominante. Infine, tale situazione deve esistere ed essere in tal modo visibile sin dal principio, non rilevando se sopravvenuta (Cass. N.5733 del 10.3.2011). Sulla base di tali premesse e considerazioni ben può affermarsi acquisita per usucapione la titolarità della servitù di passo in favore dell’attrice”.
Dottoressa Stefania Naccarella