Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 10 ottobre 2022 in commento, ha statuito circa
la possibilità di attivazione di una tutela d’urgenza, con riferimento all’esecuzione
indifferibile di lavori, all’interno dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva, al fine di
procedere alla rimozione delle conseguenze delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla
terrazza di uso esclusivo di proprietà di un altro condomino, qualora la situazione sia
talmente grave da non consentire la conclusione di un giudizio di cognizione e, quindi, il
differimento dei lavori da eseguire. Le spese di ripristino dovranno essere ripartite, tra i
condomini, secondo il criterio stabilito dall’articolo 1126 c.c.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto ai sensi dell’articolo 700 c.p.c,. presentato dal
proprietario di un’unità immobiliare, al fine di sentire ordinare alla proprietaria della
sovrastante terrazza, nonché al Condominio, di intervenire immediatamente per eliminare
le infiltrazioni d’acqua, che provocavano danni ingenti all’interno dell’appartamento, quali
la formazione di macchie e muffe, cattivo odore, nonché deterioramento della
pavimentazione e delle murature dei locali, idonee, in assenza di immediati interventi, a
rendere l’immobile inagibile; il tutto, risultava meglio documentato e rilevato in un
elaborato peritale di parte, allegato al ricorso.
Il Tribunale di Firenze, accoglieva le domande proposte rilevando, sotto il profilo del fumus
boni iuris, il riscontro di quanto lamentato, in modo chiaro e preciso, dal ricorrente, nella
citata perizia di parte e che risultava, altresì, da circostanziata documentazione fotografica,
con riferimento alla corrispondenza tra le macchie all’interno dell’immobile del ricorrente e
le porzioni dell’involucro lesionato.
Circa, invece, il presupposto del periculum in mora, il Tribunale di Firenze ravvisasa il
pericolo attuale e concreto che il ricorrente potesse subire un pregiudizio grave e
irreparabile, in quanto la situazione non consentiva di attendere i tempi di un giudizio
ordinario, considerato che un ritardo nei lavori di ripristino dei locali avrebbe avuto, quale
conseguenza, un significativo e repentino deterioramento delle condizioni dell’immobile,
già precarie, con conseguente pericolo per la salubrità dell’ambiente.
Infine, con riferimento alle spese per i lavori sulle parti comuni, spettanti al Condominio, il
Tribunale conferma l’applicabilità dei criteri di cui all’articolo 1126 c.c., come ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità.
Sono Avvocato del Foro di Savona (SV) e mediatore civile e commerciale con DPL Mediazione. Esercito la professione di avvocato civilista nell’ambito del diritto privato, con particolare riguardo alla responsabilità civile, alla contrattualistica ed al diritto di famiglia e delle successioni.
Sono Presidente della Sezione di Savona dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – ONDIF e della sezione dell’Unione Nazionale Avavocati Mediatori – UNAM della medesima città.
Sono autore di articoli per la rivista ONDIF “Diritto e processo”, coautore del volume di diritto civile “Un anno di sentenze” (editore Giappicchelli 2019, 2020 e 2021), del volume “Tutela del credito”, facente parte della collana “Le Fonti del diritto italiano” (curatori del volume Professori Alpa e Mariconda, ed. Giuffrè, 2021, in corso di pubblicazione), nonchè collaboratore della riviste “Persona e Danno” e “Nuova giurisprudenza Ligure”.
Ho scelto di essere mediatore civile e commerciale perché ritengo che sia uno strumento fondamentale per una giustizia che valorizzi le necessità ed i bisogni effettivi delle persone, tramite il loro coinvolgimento diretto nel procedimento. Proprio per questo auspico che la mediazione sia sempre di più uno strumento valorizzato dal nostro ordinamento per la risoluzione dei problemi che i clienti ci sottopongono.