Il Tribunale di Trieste, con la sentenza numero 328 del 13 giugno 2023, conferma un orientamento
diffuso nella giurisprudenza di merito, ritenendo la necessità di simmetrica tra contenuto
dell’istanza di mediazione e atto introduttivo nel giudizio di merito.
La decisione trae origine da una vertenza in materia di impugnazione di delibera assembleare
condominiale; la parte convenuta, costituendosi in giudizio, rilevava la divergenza tra domanda
oggetto del procedimento di mediazione e quella formulata giudizialmente e, per tale ragione,
eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda.
Il Tribunale di Trieste, come anticipato, nella sentenza in commento ha ribadito:
*la sussistenza della simmetria tra domanda di mediazione e fatti esposti in sede processuale in tutti
i suoi aspetti, ossia in riferimento alle persone coinvolte, alla causa petendi e all'an;
* nel caso specifico, oggetto di contestazione è la titolarità dell'impianto di
riscaldamento/raffreddamento a servizio degli enti condominiali compresi tra alcuni piani del
caseggiato e, per tale motivo, è stato promosso il giudizio e chiesto che venisse dichiarata la nullità
di tutte le delibere aventi ad oggetto il riparto di spese relative al citato impianto, nel limite dei
cinque anni precedenti;
* i fatti principali, costitutivi della pretesa, risultano identici.
In forza di quanto sopra, i giudici hanno dichiarata infondata l’eccezione di improcedibilità della
domanda giudiziale e respinte le domande proposte da parte attrice, rilevando quanto segue:
“in via preliminare dovrà essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda (sulla quale
per vero il convenuto non si sofferma negli scritti conclusivi) atteso che la domanda di mediazione
può ritenersi “simmetrica” rispetto ai fatti esposti in sede processuale in tutti i suoi aspetti, ossia in
riferimento alle persone coinvolte, alla causa petendi e all'an: oggetto di contestazione è
chiaramente la titolarità dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento a servizio degli enti
condominiali compresi tra il secondo ed il sesto piano e per tale ragione è stata avanzata in
giudizio richiesta di declaratoria di nullità di tutte le delibere aventi ad oggetto il riparto di spese
relative al citato impianto, nel limite dei cinque anni precedenti. Ciò che rileva è che i fatti
principali, costitutivi della pretesa, siano identici “
La decisione del Tribunale di Trieste, ad avviso dello scrivente è da condividere, in quanto il
principio di simmetria tra istanza di mediazione e atto introduttivo del giudizio, presidia e
garantisce l’effettivo diritto al contraddittorio tra le parti ed evita che vengano portate in giudizio
domande non oggetto di mediazione, con necessità di ripetizione e/o integrazione del procedimento
stragiudiziale, a scapito degli interessi delle parti ad una definizione rapida ed efficiente della
controversia.
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