Per perseguire i propri obiettivi l’UE agisce tramite alcune istituzioni, previste dall’art. 13 TUE:
1. Parlamento UE
2. Consiglio dell’UE
3. Commissione europea.
I primi due organi sono stati trattati nei precedenti articoli. Nel presente articolo di tratterà della Commissione Europea
- Commissione europea
La Commissione è l’organo ‘esecutivo’ dell’Unione europea ed è l’istituzione che dà impulso al processo legislativo, propone l’adozione degli atti normativi dell’UE, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea; è responsabile inoltre dell’attuazione delle decisioni politiche da parte degli organi legislativi, gestisce i programmi UE e la spesa dei suoi fondi strutturali.
La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea.
I suoi componenti, uno per ogni Stato membro, sono indipendenti dal governo nazionale che li hanno indicati, poiché rappresentano e tutelano gli interessi dell’Unione europea
La sua attuale presidente è Ursula Von Der Leyen.
. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
Base giuridica:
Articolo 15 del trattato sull’Unione europea (TUE) e articoli da 237 a 243 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)