La Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM), esattamente come il suo parallelo processuale
costituito dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), è un istituto attraverso il quale un esperto è
chiamato a co-adiuvare il mediatore laddove la controversia coinvolga questioni tecniche che
necessitano la conoscenza di peculiari e approfondite conoscenze.
Tale istituto è stato oggetto di piccole, ma significative riforme nell’ambito del D. Lgs. n.149/2022.
Prima di tale riforma, la possibilità di ricorrere alla CTM era vista solo come eventuale e relegata alla
particolare ipotesi in cui non fosse praticabile la possibilità offerta dall’art.8 comma 1 D. Lgs.
28/2010 di nominare un co-mediatore esperto.
Dopo la riforma, che ha disciplinato la CTM al settimo comma dell’art.8, tale istituto può essere
liberamente attivato a prescindere dalla possibilità o meno di nominare ad un co-mediatore esperto,
purché vi sia una libera scelta delle parti in merito.
La nomina dell’esperto spetta all’organismo, il cui regolamento deve altresì prevedere modalità di
calcolo e liquidazione dei relativi compensi, e dovrà ricadere su professionisti iscritti negli albi dei
consulenti presso i Tribunali. Il fatto che la norma non precisi che si debba trattare del Tribunale
competente può essere interpretato nel senso che sia possibile anche procedere alla nomina di esperti
iscritti ad albi tenuti presso altri Tribunali.
Al momento della nomina dell’esperto, le parti, quali vere protagoniste del procedimento di
mediazione, possono altresì decidere la producibilità in giudizio della relazione tecnica, in deroga al
dovere di riservatezza di cui all’art.9 del D. Lgs. 28/2010, con l’espressa previsione che “in tal caso,
la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile” (cfr.
art.8, comma 7, D. Lgs. 28/2010) e, dunque, secondo il prudente apprezzamento del giudice, al quale
è rimessa l’interpretazione complessiva delle risultanze processuali.
Le parti, con l’ausilio dei loro avvocati e del mediatore, potranno poi concordemente stabilire
definire anche il quesito peritale nonché i termini di redazione della perizia, eventualmente preceduta
dallo scambio di bozze e osservazioni, contemplando altresì la possibilità di nomina di consulenti
tecnici di parte ed eventuali limiti e regole per la produzione di documentazione utile alla stesura
della relazione peritale stessa.
Si auspica che tale riforma, avendo ampliato le possibilità di ricorso alla CTM, ponendo altresì una
particolare attenzione alla tutela della riservatezza e della sovranità delle parti in mediazione,
comporti un sempre più fiducioso ricorso a tale istituto, che ha il pregio di poter ampliare la
conoscenza delle problematiche tecniche relative a ciascun caso e, quindi, di aumentare la
consapevolezza delle parti anche ai fini di una soluzione conciliativa della vertenza.
FONTI:
– M. Marinaro, “Diritto della mediazione civile e commerciale”, 2023, Gruppo 24 ore;
– M. Lupano, “La riforma della mediazione civile” in Giur. It., Marzo 2023, p. 734 ss.;
– F. Locatelli, “Complementarietà tra mediazione e processo nel D. Lgs. 149/2022: l’occasione è
difficile che si offra ed è facile che si perda”, in Judicium, 2022.