La mediazione familiare nel Family Act.: la valorizzazione della famiglia e il sostegno alla genitorialità. – Dell’avvocato Chiara Bevilacqua

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La mediazione familiare nel Family Act.: la valorizzazione della famiglia e il sostegno alla genitorialità.

Sommario: 1. Incipit – 2. Il sostegno alla genitorialità e alla famiglia: le finalità generali del ”Family Act”. 3. Il supporto alla responsabilità genitoriale. Gli obblighi di informazione e formazione dei genitori. – 4. Le forme di supporto ai genitori: la mediazione familiare.

 

  1. Incipit.

    Il 7 aprile 2022 è stata pubblicata in G. U. la legge n. 32, recante deleghe al Governo “per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (cd. “Family Act”). Il provvedimento mira a realizzare una riforma strutturale delle politiche familiari, promuovendo l’educazione dei giovani, le pari opportunità, incentivando la maternità attraverso forme di tutela dell’occupazione delle donne e di misure economiche in favore dell’imprenditoria femminile e dei figli in attesa di prima occupazione. 

Le disposizioni di delega prevedono interventi programmatici di sostegno alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie, anche attraverso l’intervento della mediazione familiare.

La ratio del legislatore delegante è quella di sostenere la famiglia attraverso misure economiche ed incentivi e di promuovere la genitorialità nell’ottica dello sviluppo armonico e incluso dei figli, valorizzando la partecipazione dei genitori alle dinamiche del nucleo familiare, affermando il valore sociale delle finalità educative e di apprendimento dei figli fin dall’infanzia, e, soprattutto, favorendo la diffusione di attività formative ed informative connesse alla responsabilità genitoriale attraverso la previsione, nell’ambito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), di misure di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, come l’integrazione dell’intervento del mediatore familiare con le competenze dei consultori familiari.

La legge delega pone al Governo precisi principi e criteri generali cui dovranno essere improntati gli interventi di riordino della disciplina a tutela e sostegno della responsabilità familiare, che pongono in primo piano l’indefettibile ruolo e funzione sociale ed educativa della famiglia, al cui supporto sono previsti le misure e gli incentivi fiscali ed economici in tema di occupazione giovanile e femminile, di educazione dei figli, di potenziamento dei servizi socio-educativi e della mediazione familiare.

 

  1. Il sostegno alla genitorialità e alla famiglia: le finalità generali del ”Family Act”.

All’art. 1 la legge delega contiene una enunciazione delle finalità degli interventi di sostegno, alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie, nel cui ambito valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei figli, da affidare al Governo per la concreta attuazione.

In tema di sostegno alla famiglia, l’art. 1, comma 2, lett. d) detta uno specifico criterio generale che vincola il Governo ad attuare idonee misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi pubblici offerti e la stessa individuazione di tali servizi.

Giova evidenziare l’esplicito richiamo, tra le misure di supporto della famiglia da promuovere, nell’ambito delle risorse disponibili secondo la programmazione del PNRR, anche della “attività di mediazione familiare”.

Tale indicazione generale di intervento potrebbe offrire spazio per un riassetto organico della disciplina dei rapporti tra i procedimenti in materia di famiglia e l’istituto della mediazione familiare, quale strumento di risoluzione alternativa del conflitto coniugale o di coppia, che individui le regole ed i parametri di intervento del mediatore, anche mutuando le prassi giurisprudenziali sul tema. Si auspica che in tal modo venga superata la più volte denunciata frammentazione degli interventi normativi (d.l. n. 132 del 2014, conv. con l. n. 162 del 2014, in tema di negoziazione assistita; 337-octies cod. civ.) che disciplinano in modo settoriale l’istituto della mediazione familiare, rivolta alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli minori, prima ancora che del conflitto familiare.

 

  1. Il supporto alla responsabilità genitoriale. Gli obblighi di informazione e formazione dei genitori.

L’articolo 6 della legge delega impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi “per sostenere e promuovere le responsabilità familiari” e, in particolare, favorire una diffusione capillare servizi di supporto alla vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, con il coinvolgimento delle attività di mediazione familiare e delle competenze dei consultori familiari.

La disposizione di delega, pur ribadendo la necessità che l’azione attuativa del Governo sia improntata al rispetto dei principi e criteri generali dettati dall’art. 1, indica due ulteriori e distinti capitoli di delega vincolanti (“il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi […]”).

In primo luogo (lett. a) l’esercizio del potere delegato deve essere orientato a “promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori, nonché di quelli inerenti la vita familiare”.

Il richiamo esplicito a tale prima linea settoriale di intervento riporta al tema della “responsabilità genitoriale”, che costituisce il coacervo dei diritti e doveri dei genitori verso la prole. Merita sottolineare che il principio della responsabilità genitoriale si pone quale cardine guida degli incontri tra mediatore e mediandi, attraverso cui le coppie, anche in situazioni di conflitto, costruiscono un’alleanza mirata al raggiungimento di un obiettivo condiviso.

Il concetto di responsabilità genitoriale, cui dovrà essere improntata la diffusione delle attività formative ed informative dei genitori, presuppone la centralità dell’interesse del figlio, alla cui cura risulta ancorato il ruolo genitoriale, anche nelle situazioni di crisi familiare e di dissenso sulle scelte di vita e mantenimento della prole. Il dovere di mantenere, educare, garantire l’istruzione ed assistere il figlio, che grava su entrambi i genitori, viene modellato sulla base del rispetto delle sue particolari aspirazioni, capacità ed indole naturale. In tale ottica il riferimento ai “diritti” dei genitori è speculare al diritto della prole di crescere in famiglia, di essere accudito e sostenuto nel suo percorso di socializzazione, di conservare e rinsaldare rapporti significativi con i parenti di ciascun genitore, tanto più ove l’esercizio della responsabilità genitoriale investa una situazione di crisi del rapporto coniugale, che metta a rischio la stabilità affettività e la conservazione del rapporto genitori-figli (si pensi, ad esempio, alle questioni in tema di residenza abituale e frequentazione della prole minore o alla piena attuazione, in situazioni di crisi, del modello ordinario di affido condiviso).

L’obiettivo della legge delega di “promuovere la diffusione di attività informative e formative” dei genitori è quello di sviluppare strumenti e pratiche che incentivino una corretta conoscenza delle regole di comportamento che presidiano la responsabilità genitoriale (“i diritti e doveri dei genitori”), in cui l’aspetto relazionale con la prole prevale su quello economico per le peculiarità del rapporto di filiazione.

La volontà del legislatore delegante è quella di assicurare ai genitori, in via preventiva alla risoluzione giudiziale di un potenziale conflitto, una piena informazione circa la relazionalità delle proprie posizioni soggettive rispetto ai figli, i limiti ai diritti e doveri loro riconosciuti dall’ordinamento ove si dimostri che all’interno del rapporto familiare possa derivare un pregiudizio per la prole minore, atteso che, proprio tramite l’esercizio delle facoltà connesse a siffatta responsabilità, ciascun genitore può maturare e affinare le proprie capacità genitoriali.

Ciò avviene a prescindere dalla scelta di un preciso modello di comunità familiare, in quanto i rapporti interpersonali all’interno del nucleo familiare si conformano al superiore interesse della prole, che rappresenta l’elemento aggregativo della famiglia.

 

  1. Le forme di supporto ai genitori: la mediazione familiare.

Le indicate forme di incentivazione della informazione sui contenuti della responsabilità genitoriali si concretizzano nella seconda indicazione della legge delega (sub lett. b dell’art. 6), in cui si impegna il Governo a favorire la diffusione di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, prevedendo modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia. 

L’endiadi mediazione familiare/consultori familiari configura le ampie prospettive progettuali dell’intervento delegato al Governo, che integrano i descritti obblighi informativi, investendo soprattutto le situazioni di crisi familiare, anche solo embrionale, nelle scelte di gestione della prole.

Esplicito, nella genericità della previsione normativa di delega, è il riferimento alla possibilità del ricorso, come forma di sostegno alla genitorialità, alla attività di mediazione familiare.

L’intervento del mediatore familiare non si manifesta in forma autoritativa, impositiva di una soluzione alle parti in conflitto, né surroga il processo decisionale dei genitori, ma lo coadiuva alla ricerca di una soluzione condivisa, soddisfacente per entrambi, implementandone la capacità di comunicazione in ambito familiare, in funzione preventiva della crisi suscettibile di sfociare innanzi al giudice.

Del resto, l’ambito applicativo dello strumento della mediazione è extraprocessuale, potendo genitori in potenziale conflitto sulle scelte rilevanti di vita familiare accedervi di iniziativa, su impulso unilaterale o con decisione condivisa, anche in una fase embrionale della crisi familiare, di cui la mediazione può certificarne o meno l’irreversibilità.

La mediazione presuppone l’esercizio in forma condivisa della responsabilità genitoriale, in cui entrambi i genitori concordemente negoziano e riconoscono l’assetto che meglio realizza l’interesse e le esigenze della prole, assumendo l’impegno comune ad adottare tutte le decisioni di maggiore interesse nell’interesse dei figli in tema di istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.

I coniugi possono veicolare le proprie istanze in apparente o patente conflitto in un rapporto di natura professionale con un mediatore familiare, per ricevere impulso e sostegno ai casi in cui si realizzi l’impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle citate questioni di gestione delle scelte intrafamiliari fondamentali e prevenire il possibile arbitrio di decisioni assunte unilateralmente.

In tal modo la mediazione favorisce un rinnovato rapporto tra genitori, un nuovo assetto di meditato e condiviso esercizio della comune responsabilità genitoriale, che rimette ai genitori, in rapporto di assoluta parità, la decisione finale sulle condizioni di vita familiare.

Si auspica che il Legislatore delegato colga l’occasione per superare la evidenziata frammentazione del quadro normativo, dettando una disciplina organica dell’istituto, in linea  continuità con la emananda riforma del processo di famiglia contenuta nella legge 206/2021, più nota come riforma Cartabia.

 

Avvocato Chiara Bevilacqua

chiarabev@gmail.com

www.avvocatochiarabevilacqua.it

 

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