La Negoziazione assistita nella riforma del processo civile e le prime linee guida dei Tribunali di merito in materia di negoziazione assistita familiare – avv. Giuseppe Piccardo

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva,  la riforma del processo civile,  già passata al vaglio dal Parlamento nel novembre 2021, di attuazione della legge 26 novembre 2021, numero 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e delle procedure esecutive, della revisione delle ADR e della razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le ADR sono disciplinate, nello schema di decreto legislativo, nella sezione I, ”Modifiche in materia di mediazione. Negoziazione assistita e Arbitrato” del capo IV, rubricato “Ulteriori interventi di modifica alle leggi speciali”.

Le principali novità in materia di negoziazione assistita previste dall’articolo 9 dello schema di decreto legislativo in commento riguardano, principalmente, tre profili:l’oggetto, le modalità di svolgimento e   la possibilità di potersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato.

Circa il primo profilo, il nuovo articolo 2 – ter  del Decreto legge  12.9.2014 n. 132, convertito nella legge  10.11.2014 n. 162, prevede l’estensione del procedimento di negoziazione assistita alle controversie di lavoro, senza che essa costituisca procedibilità della domanda giudiziale e fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 – ter c.p.c. e l’articolo 2113 c.c. all’accordo, eventualmente raggiunto.

Circa il secondo profilo, il nuovo articolo 2 – bis prevede, espressamente, la facoltà di richiedere lo svolgimento della negoziazione assistita con modalità audiovisiva da remoto, con effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate e impossibilità di raccoglimento, con modalità  on line, delle dichiarazioni di cui infra.

Il riferimento è alle dichiarazioni di cui al nuovo articolo 4 – bis del Decreto legge  12.9.2014 n. 132, convertito nella legge  10.11.2014 n. 162, secondo il quale è possibile invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti, con riferimento all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il COA, in presenza degli avvocati che assistono le parti, se la negoziazione assistita lo prevede.

L’informatore dovrà dichiarare di essere terzo e imparziale rispetto alle parti e all’oggetto del giudizio e soggiacerà,  in linea generale, alle limitazioni previste dalla legge per i testimoni e con obbligo di riservatezza, rispetto alle domande che vengono rivolte.

Il documento che raccoglie le dichiarazioni dell’informatore farà piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto in giudizio e valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. Il giudice potrà disporre che l’informatore sia escusso come testimone e qualora l’informatore medesimo non si presenti, o si rifiuti di rendere dichiarazioni, in caso di mancato accordo in sede di negoziazione assistita, il giudice  potrà ordinarne l’audizione, con applicazione degli articoli 693-695  e 697-699 c.p.c.

Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 4 – ter  Decreto legge  12.9.2014 n. 132, convertito nella legge  10.11.2014 n. 162, sarà possibile invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, con sottoscrizione delle dichiarazioni da parte di chi le abbia rese e del suo avvocato, anche ai fini della certificazione dell’autografia.

Il documento potrà essere prodotto in giudizio, è soggetto ai limiti di efficacia di cui all’articolo 2375  c.c. e il rifiuto di rendere le dichiarazioni è valutabile dal Giudice ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.

Con riferimento, invece, alla negoziazione assistita familiare, si prevede che l’accordo  venga  trasmesso con modalità telematiche al Procuratore  della Repubblica, per il rilascio del nulla osta o per l’autorizzazione, a seconda che siano coinvolti soggetti deboli, il quale, a sua volta, ritrasmette ràl’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

Inoltre, la normativa non prevede la stipula di patti di trasferimento immobiliare  con effetti reali, nonostante la loro ammissibilità da parte della giurisprudenza, in particolare della Cassazione a Sezioni Unite,, ma  contempla la possibilità di corresponsione di un assegno di mantenimento una tantum, al coniuge debole.

Inoltre, di assoluto rilievo è l’estensione della negoziazione assistita, in ambito familiare, ai casi di coppie non coniugate, in relazione all’affidamento ed al mantenimento di figli minori, o maggiorenni non autosufficienti o per la corresponsione degli alimenti.

L’accordo trasmesso in via telematica dagli avvocati delle parti dovrà essere conservato dal COA presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Infine, la normativa estende la possibilità di assistenza in negoziazione assistita con patrocinio a spese dello Stato, come per la mediazione, e con il medesimo limite del raggiungimento dell’accordo, in palese contrasto con la libera determinazione delle parti, come meglio sopra esplicitato.

In questo contesto normativo si inseriscono le linee guida della Procura presso il Tribunale di Genova, in materia di negoziazione assistita familiare, tra le prime realizzate le quali, in conformità al dettato legislativo, prevedono, in particolare, all’articolo 1:

 “Ai sensi dell’art.6 L.162/2014 e della circolare 19/2014 del Ministero degli Interni, l’accordo tra le parti deve essere sottoscritto da almeno un avvocato per parte.

Nell’accordo gli avvocati devono dare atto espressamente, ex art. 6 comma 3:

  1. a) di aver tentato di conciliare le parti:
  2. b) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione
  3. c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;
  4. a) l’autografia delle firme;
  5. b) la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

L’articolo 4 del protocollo, infine, detta i criteri di competenza prevedendo, in particolare, che per le separazioni sia competente la procura ove i coniugi hanno avuto l’ultima residenza; per i divorzi la procura in cui almeno uno dei coniugi ha la residenza; per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, la procura del luogo in cui ha la residenza uno dei beneficiari dell’accordo.

Tuttavia, anche il protocollo genovese nulla prevede di più specifico in relazione al rinvio dell’accordo non approvato al Presidente del Tribunale, in assenza di direttive legislative sul punto, circa la natura di tale procedimento. La riforma non sembra aver chiarito nulla al riguardo, con la conseguenza che il vuoto legislativo sarà colmato, come avvenuto sino ad ora, dalla giurisprudenza.

 

 

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