LA NOTIFICA DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE A MEZZO PEC IN UNA RECENTE SENTENZA DI MERITO – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Negli ultimi mesi, i giudici di merito si sono pronunciati in relazione a diverse questioni, molto
interessanti, in materia di mediazione civile e commerciale.
La questione decisa dal Tribunale di Novara, con la sentenza del 14 luglio 2022, riguarda una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, successivamente all’emissione del provvedimento relativo alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice assegnava termine di legge per l’instaurazione di un procedimento di mediazione.
La Parte convenuta opposta, tuttavia, non si presentava al primo incontro di mediazione, rilevando,
in giudizio, di non aver ricevuto la notifica della convocazione relativa al procedimento di mediazione.
La Parte attrice opponente , invece, eccepiva di aver provveduto, in realtà, ad aver comunicato l’avviso di convocazione in mediazione mediante PEC, al legale della controparte; notifica, che la parte convenuta opposta, riteneva non avvenuta, in quanto non inviata alla parte personalmente, chiedendo, di conseguenza, la dichiarazione di improcedibilità della domanda, a fronte dell’istanza di rimessione in termini dell’altra parte, per la notifica della convocazione in mediazione.
Il Tribunale di Novara, sulla premessa che il D.Lgs. 28/2010 non prevede la possibilità di notificare
la domanda al legale della parte costituita in giudizio e che, nel caso di specie, la comunicazione di
avvio della mediazione non fosse stata notificata in conformità al dettato normativo, in quanto inviata a mezzo PEC presso il domicilio eletto del difensore, munito di procura alle liti, solamente per la fase giudiziale, ma non per quella stragiudiziale, ha ritenuto la notifica non perfezionata, in quanto non valida, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale proposta, revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimessione in termini per la notifica della convocazione del procedimento di mediazione.
La sentenza si inserisce, ad avviso dello scrivente, in un filone giurisprudenziale che tende a procedimentalizzare, in modo sempre più preciso la mediazione, stante la genericità delle norme
che la disciplinano e le peculiarità del procedimento, nonché la distinzione ontologica degli strumenti di ADR, rispetto al processo civile, sia dal punto di vista procedimentale, che sostanziale.
Dunque, se da un lato, le precisazioni della giurisprudenza si rivelano utili a rendere maggiormente
certo il procedimento, dall’altro, ad avviso di chi scrive, sono criticabili laddove non manengano
una chiara distinzione tra ADR e processo civile, al fine di non snaturare presupposti e funzioni di
entrambi, nonché di assimilare giurisdizione e mediazione. E ciò, anche in forza del sempre attuale
insegnamento del Prof. Luiso, secondo il quale alla giurisdizione compete la tutela dei diritti,
mentre alle ADR la realizzazione degli interessi e dei bisogni delle parti.

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