La procura ad litem e la procura speciale per partecipare alla mediazione – dell’Avvocato Alice Tumbuiolo

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Al fine di deflazionare il contezioso giudiziario e favorire la conciliazione delle controversie, il Legislatore ha imposto la personale partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, pena l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

Tuttavia, in caso di impossibilità della parte a partecipare personalmente alle riunioni, la stessa potrà farsi rappresentare da altro soggetto, anche coincidente con il proprio avvocato, purché munito di procura speciale di carattere sostanziale, avente ad oggetto la partecipazione a quella determinata mediazione, nonché il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali. Infine, tale procura dovrà essere redatta secondo le forme previste, dalle disposizioni normative vigenti, per la materia trattata in mediazione.

Pertanto, qualora la parte decida di partecipare alle riunioni di mediazione a mezzo del proprio difensore, quest’ultimo dovrà essere dotato di un’apposita procura speciale, diversa ed aggiuntiva rispetto alla procura alle liti ricevuta ai sensi dell’articolo 83 del codice procedura civile.

 

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