La questione relativa alla rappresentanza della parte in mediazione, già trattata dallo scrivente in altro articolo su questa pagina, è tornata d’attualità a seguito di recenti pronunce di merito che hanno dato continuità all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale ai fini della valida partecipazione del difensore della parte al procedimento di mediazione delegata dal giudice, è necessario il rilascio di procura speciale, con poteri di natura sostanziale.
Il riferimento è, tra l’altro, alla recente sentenza della Corte d’appello di Napoli, numero 23843 del 19 settembre 2022.
La sentenza trae origine da un giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli, da un condomino nei confronti del proprietario di alcuni appartamenti sottostanti, in relazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lavori di ristrutturazione degli alloggi di Sua proprietà.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda di parte attrice e, in via subordinata, l’autorizzazione a chiamare in causa l’appaltatore. Si costituiva in giudizio anche l’impresa, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al contratto di appalto, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il Tribunale di Napoli decideva rigettando la domanda di parte attrice, la quale, successivamente, proponeva appello..
Alla prima udienza, la Corte d’Appello di Napoli disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010.
Successivamente, esperito il tentativo di mediazione, conclusosi negativamente, la Corte d’Appello, nel trattenere la causa in decisione, prendeva atto di quanto sopra e dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal difensore di una delle parti appellate, in conseguenza della mancata partecipazione personale di parte appellante alla procedura di mediazione disposta dal giudice, oltre che per il tardivo avvio della stessa, rispetto al termine assegnato dal Giudice.
Dal verbale di mediazione risultava, infatti, la comparizione del solo difensore costituito dell’appellante senza che, nel medesimo verbale, venisse data indicazione di procura sostanziale per la mediazione, (eventualmente) conferita oltre a quella rilasciata per il giudizio contenzioso. Inoltre, l’istanza di mediazione risultava essere stata depositata presso l’Organismo di Mediazione oltre il termine concesso dal Giudice per tale incombente.
Circa la prima eccezione sollevata in sede di gravame, la Corte d’Appello partenopea si è adeguata ai principi affermati dalla Suprema Corte, con la sentenza numero 8473 del 27 marzo 2019 e numero 18068 del 5 luglio 2019, le quali, muovendo dal dettato dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 28/2010, nella parte in cui prevede la partecipazione personale delle parti alla mediazione, hanno affermato e ribadito l’obbligatorietà della presenza di queste ultime al primo incontro. Inoltre, hanno precisato che tale obbligo di partecipazione non si sostanzi in una “attività non delegabile”, potendo essere oggetto di delega ad un soggetto terzo (che può essere anche il difensore della parte) il potere sostanziale di partecipazione al procedimento/conciliazione della lite.
Il suddetto potere rappresentativo deve essere conferito, secondo la citata giurisprudenza, ripresa dalla Corte d’Appello di Napoli, mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto di mediazione. Di conseguenza, in caso di sostituzione della parte per mezzo del difensore, tale potere non può essere conferito con la procura alle liti rilasciata e autenticata dal difensore per il giudizio, avente un diverso oggetto rispetto al procedimento di mediazione.
I motivi di gravame relativi ai poteri rappresentativi dell’avvocato della parte in mediazione, venivano, quindi, accolti dal giudice del gravame.
Circa, invece, la questione relativa al ritardo nella presentazione della domanda di mediazione, la Corte partenopea rigettava i motivi di ricorso, sul presupposto che l’articolo 5, comma 2, del, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (…) Il giudice (…) quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
La Corte d’Appello, in conformità alla sentenza della Suprema Corte numero 40035 del 14 dicembre 2021, riteneva il termine di cui sopra meramente ordinatorio, affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis del D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”..
In conseguenza del vizio di partecipazione della parte al procedimento di mediazione, per assenza di delega, il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Napoli si concludeva con una pronuncia di inammissibilità dello stesso.
Lo scrivente ritiene condivisibili le conclusioni dei Giudici partenopei e rileva che la sentenza in commento si allinea a quelle che sono le modifiche normative tracciate dal legislatore della riforma delle ADR e del processo civile. Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n. 149/2022, modifica il testo dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 (1), nel senso di richiedere che il rappresentante della parte sia munita di delega sostanziale per la definizione della controversia, al fine di dare effettiva attuazione al contraddittorio in sede di mediazione, e non ad un dialogo meramente dilatorio e privo di efficacia conciliativa.
(1) Il testo dell’articolo 8 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 novellato è il seguente: ”Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.