LA TRASCRIVIBILITA’ DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE Commento ad una recente pronuncia del Tribunale di Sondrio – dell’avv. Mara Scarsi

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L’articolo 11 comma 7 del D.Lgs.vo 28/2010 prevede che “Se con l’accordo le parti concludono uno dei
contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
In una recente sentenza, il Tribunale di Sondrio ho fornito utili chiarimenti sulla norma 1 .
Il caso posto all’attenzione del Giudice riguardava l’efficacia dell’accordo contenuto nel verbale di
mediazione. La procedura era stata proposta per la divisione di beni testamentari e l’oggetto era stato
successivamente esteso dall’altra parte a tutto il patrimonio (sia del padre che della madre nel frattempo
deceduta).
La mediazione si era conclusa con la divisione dei beni extra testamentari mediante atto notarile mentre per
l’immobile oggetto del testamento venivano individuati due lotti. Nel verbale di mediazione veniva disposto
il sorteggio e venivano stabilite ulteriori pattuizioni tra le parti riguardanti i beni; le parti si erano quindi
accordate per individuare un Notaio di fiducia entro otto giorni dalla firma del verbale conclusivo del
procedimento di mediazione, procedendo all’indicazione di tutti i dati catastali necessari per procedere alla
trascrizione.
Tuttavia l’atto notarile non si era più perfezionato.
Parte attrice radicava il giudizio chiedendo che il Tribunale, accertata l’autenticità delle sottoscrizioni
apposte nel verbale di mediazione, ne ordinasse la trascrizione ai sensi dell’articolo 2657 c.c. 2 , con esonero
del Conservatore da ogni responsabilità.
La difesa attorea evidenziava che la convenuta aveva chiesto di modificare gli accordi raggiunti in sede di
mediazione con conseguente allungamento dei tempi per la stipula dell’atto notarile. Il tecnico (inizialmente
incaricato da entrambe le parti e poi revocato dall’attrice) aveva aggiornato il catasto rendendo possibile la
precisa identificazione dei due lotti. La difesa attorea sosteneva che, essendo i beni individuati nella loro
materialità e non essendovi dubbi sull’autenticità delle sottoscrizioni poste sul verbale di mediazione, in
caso di rigetto della domanda principale, quell’atto doveva valere quale contratto preliminare di divisione
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulava domanda per
responsabilità aggravata ex art.96 primo e terzo comma cpc. Parte convenuta sosteneva che i beni non
fossero identificati catastalmente e che fossero necessari degli atti prodromici per rendere i due lotti
conformi alle risultanze catastali. Tuttavia, a detta della convenuta, le pratiche catastali ed urbanistiche per
procedere alla divisione non erano state svolte a causa della condotta ascrivibile in via esclusiva a parte
attrice.
Il Tribunale di Sondrio richiamava preliminarmente l’articolo 11, comma 7 del D.Lgs.vo 28/2010 in base al
quale “se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di
conciliazione deve esse autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato..”
1 Sentenza 290 del 12.10.2023
2 La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza , di atto pubblico  o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente

Nel caso in esame, i verbali di mediazione, che descrivevano la procedura di sorteggio dei lotti, erano stati
sottoscritti dalle parti e dal mediatore; il verbale conclusivo della procedura dava atto che le parti “si
impegnano alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e
urbanistici entro …, incaricando notaio di fiducia entro 8 giorni”.
Tuttavia, per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e
assegnazione dei lotti, risultava necessario un passaggio ulteriore, ovvero la sottoscrizione del verbale di
accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali, che le parti si erano impegnate a concludere.
Questo successivo passaggio risultava pacificamente non effettuato pertanto non si poteva considerare
avvenuto lo scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda attorea è stata ritenuta infondata in quanto non può essere ordinata la trascrizione di un verbale
di mediazione che non ha determinato lo scioglimento della comunione ereditaria.. risulta ultronea la
richiesta di accertamento incidentale, da parte del Tribunale, circa l’autenticità delle sottoscrizioni, in
quanto il verbale di mediazione ..non costituisce titolo idoneo ad integrare un atto (stragiudiziale) di
scioglimento della comunione ereditaria.
Ad avviso del Tribunale, “la questione della autenticazione delle firme da parte del Notaio, necessaria ai
sensi dell’articolo 11, comma 7, d.lgs. 28/2010 ai fini della trascrivibilità dell’accordo, avrebbe potuto porsi
soltanto rispetto all’ulteriore verbale che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere a perfezionamento degli
accordi raggiunti”.
Pertanto, poiché la definitiva approvazione dell’assegnazione dei lotti avrebbe dovuto avvenire davanti al
Notaio, ma non si è verificata, il verbale di mediazione.. non può considerarsi un accordo divisionale
suscettibile di trascrizione.
Sui beni oggetto della divisione vi erano inoltre alcune irregolarità che non erano state menzionate nel
verbale di mediazione, pertanto anche ipotizzando che il verbale di mediazione potesse avere valore di
accordo divisionale, la pattuizione non sarebbe comunque trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della
regolarità edilizia degli immobili.
Parte attrice formulava altresì domanda ai sensi dell’articolo 2932 c.c., per la trascrizione dei verbali di
mediazione sopra citati e dell’emananda sentenza. Anche questa domanda è stata ritenuta infondata, poiché il
verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare, “atteso che l’inadempimento di
una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di
ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l’accordo perfezionato
ha già prodotto il suo effetto definitivo”.
Con la sentenza 290/23 il Tribunale di Sondrio respingeva la domanda attorea e condannava parte attrice alla
refusione delle spese di lite; rigettava la domanda formulata dalla convenuta ex art 96 cpc non ravvisando nel
caso di specie, malafede o la colpa grave in capo alla parte soccombente.
L’articolo 11 comma 1 D.Lgs.vo 28/2010 prevede che se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo mentre se non è raggiunto un
accordo il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al
verbale.
Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro
avvocati e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
di sottoscrivere e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto
della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono
rimaste assenti (art.11 D.Lsg.vo 28/2010 comma 4)

La sottoscrizione del mediatore sul verbale è finalizzata solo ad attestare la riferibilità della sottoscrizione
alla persona fisica presente in quel momento.
L’articolo 11 D.Lg.vo 28/2010, settimo comma, come sopra menzionato, stabilisce i casi in cui è necessaria
la firma del Notaio o altro Pubblico Ufficiale.
E’ la norma stessa che sancisce una importante differenza e attribuisce una differente efficacia alla firma del
notaio rispetto a quella del mediatore che in nessun caso può valere ai fini della trascrivibilità dell’accordo
(nè tantomeno del verbale di mediazione). 3

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