LA VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE E LA RISERVATEZZA – dell’avv. Pamela Paviotti

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Il legislatore disciplina la redazione del verbale di primo incontro (cfr. art. 8 c.6 d. lgs. n.28/2010) e
del verbale conclusivo della mediazione (cfr. art. 11 d. lgs. n.28/2010).
Ne consegue come debba ritenersi facoltativa la verbalizzazione degli incontri di mediazione
intermedi e meramente interlocutori, in applicazione del più generale principio di libertà di forma per
quanto attiene le attività e gli atti del procedimento (cfr. art. 8 c.3 d. lgs. n.28/2010).
La scelta di verbalizzare l’incontro intermedio potrebbe dipendere sia da esigenze meramente
pratico-organizzative che dall’esigenza formale di attestare determinati avvenimenti e circostanze
che potrebbero avere rilievo in un eventuale successivo giudizio.
La verbalizzazione da parte del mediatore incontra, però, il limite della riservatezza di cui all’art. 9 d.
lgs. n.28/2010: l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
nel corso della procedura riguarda non solo il mediatore, ma anche le parti stesse e chiunque
partecipi agli incontri, e ha la funzione precipua di garantire una libera, effettiva e proficua
partecipazione delle parti.
E’ evidente, pertanto, che tale obbligo può essere disatteso solo laddove vi sia una precisa
indicazione in tal senso da parte del legislatore oppure laddove vi sia l’accordo delle parti.
Così, ad esempio, potrebbe essere richiesta una precisa verbalizzazione nel caso di partecipazione di
una delle parti tramite un rappresentante del quale sia contestata la validità della delega, così come
nel caso in cui il mediatore formuli una proposta di conciliazione o, ancora, come nel caso in cui una
delle parti abbia posto in essere comportamenti contrari a correttezza e lealtà tali da impedire un
effettivo confronto.
Allo stesso modo, è doverosa una attenta verbalizzazione nel caso in cui le parti decidano di prestare
il loro consenso alla producibilità in giudizio della relazione tecnica redatta all’esito della CTM.
Il verbale – sottoscritto almeno dal mediatore affinché sia valido – avrà un’efficacia probatoria
valutabile liberamente da parte del giudice nel successivo giudizio, tenuto conto che il mediatore non
assume il ruolo di pubblico ufficiale.

FONTI:
– Trib. Roma, 14 dicembre 2015;
– Trib. Udine, 7 marzo 2018;
– FORTI P., Il verbale e l’accordo in mediazione, in M. Marinaro (a cura di), Manuale – Diritto della
mediazione civile e commerciale, 2023, capitolo 12;
– BOVE M., I verbali che concludono la mediazione nel D. Lgs. n.149 del 2022, ES, Giustizia
Consensuale 2022, 2, 465.

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