L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 11.05.2022 n.260, resa in seguito ad interpello, ha affermato che laddove la stipula del contratto di mutuo costituisce “condicio sine qua non’ per dare esecuzione agli accordi di separazione e rientri tra i contratti della crisi coniugale, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi , può rientrare tra gli “atti realizzativi degli accordi coniugali” rientranti tra quelli relativi al procedimento di separazione o divorzio ex articolo 19 legge 6.03.1987 n.74. Precisa però l’Agenzia Entrate che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.
Il regime agevolato è consentito nei limiti dell’ammontare indicato dall’accordo di separazione e destinato alla ex moglie.
L’articolo 19 della legge 06.03.1987 n.74 prevede che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”
La Corte Costituzionale, con sentenza 10.05.1999 n.154, aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non estende l’esenzione in essa prevista a tutti gli atti, documenti e provvedimenti del giudizio di separazione personale dei coniugi.
L’interpello che ha dato origine alla recentissima interpretazione dell’Agenzia Entrate, era stato proposto dai coniugi che negli accordi di separazione consensuale avevano stabilito che l’immobile acquistato in regime di comunione di beni, e adibito a casa coniugale, in virtù della separazione sarebbe stato attribuito per intero al marito il quale contestualmente all’atto di trasferimento, avrebbe corrisposto alla moglie una somma destinata anche all’estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016. L’istante riferiva che avrebbe acceso un nuovo finanziamento interamente a lui intestato che sarebbe stato condicio sine qua non per eseguire gli accordi di separazione e chiedeva pertanto all’Agenzia delle Entrate se tale finanziamento rientrasse nel regime di esenzione di cui all’art.19 legge 06.03.1987 n.74.
Con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 era stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che con ordinanza 17.02.2021 n.4144 ha sancito che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.
Con la risposta 11.05.2022 n.260 l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che il contratto di mutuo stipulato dal coniuge per il trasferimento in suo favore della casa coniugale, benefici del regime di esenzione di cui all’art.19 citato perché trova la propria causa nella separazione del coniugi e nel nuovo assetto che essi decidono di dare ai loro interessi economici e patrimoniali.
Mi presento..
Sono Mara Antonia Scarsi, Avvocato, iscritta all’Ordine di Milano dal 1999, Iscritta all’albo dei Cassazionisti dal 2011, Mediatrice Civile e Commerciale per DPL Mediazione & Co srl; Referente della Sede di Sondrio di DPL Mediazione & Co. srl .
Svolgo la professione di Avvocato da oltre vent’anni di cui 18 con attività quasi esclusivamente giudiziale in materia di diritto di famiglia, responsabilità civile, assicurazioni, esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi.
Negli ultimi anni le mie scelte professionali si sono radicalmente modificate e mi dedico quasi esclusivamente ad attività stragiudiziale che in prevalenza consiste nella redazione di pareri che comportano approfondimenti giuridici in ambito di responsabilità civile ed assicurazioni.
Ho iniziato a vedere la mia professione (di avvocato) in modo diverso da quando ho incontrato il mondo della mediazione che mi ha appassionata fin dai primi corsi di formazione. Nel 2016 ho conseguito l’abilitazione per svolgere la professione di mediatore civile e commerciale che mi ha introdotto con grande entusiasmo nel mondo della mediazione.
Da 4 anni collaboro fattivamente con DPL Mediazione & Co, Organismo per il quale sono diventata, alla fine del 2019, Referente di Sede.
Per DPL ho scritto molti articoli pubblicati sulle riviste Diritto.it e Studio Cataldi. Prevalentemente ho approfondito pronunce giurisprudenziali legate alla mediazione e articoli dal taglio tecnico-giuridico con particolare riguardo alle materie della responsabilità civile e diritto di famiglia.
Per DPL sono inoltre docente formatore di diritto di famiglia nei corsi di mediazione famigliare.
Dal 2021 faccio parte dello studio Milano Network che al suo interno ha 2 commercialisti e 2 avvocati tra cui la sottoscritta. Tutti i professionisti facenti parte di Milano Network sono mediatori e non mancano occasioni di scambio ed approfondimento, confronto e crescita.
Vedo il mio percorso professionale come una continua crescita anche grazie ai molti percorsi formativi intrapresi in questi anni e alle occasioni di approfondimento che non sono mancate grazie anche ai tanti colleghi e professionisti che ho conosciuto.
Nel 2021 ho seguito un ciclo di seminari sulla mediazione umanistica che mi ha arricchito molto soprattutto dal punto di vista personale.
Svolgo la professione di mediatore perché mi fa sentire la persona che sono veramente.
A volte, come avvocato, mi sono ritrovata a rivestire il ruolo della persona che il cliente voleva che fossi e non di me stessa.
In DPL ho trovato tante persone simili a me, tantissimi professionisti e tanta amicizia. Con quasi tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di poter collaborare in DPL ho condiviso i miei valori e questa condivisione mi ha rafforzato e motivato.
Sono fermamente convinta che nella vita non si finisca mai di imparare e soprattutto che ogni occasione di incontro sia utile per apprendere insegnamenti; tutti hanno qualcosa da dare e da tutti dovremmo sapere cogliere dagli altri!
Tra le mie passioni vi sono innanzitutto i viaggi che sono un’ottima occasione di conoscenza e arricchimento. Possiamo migliorare noi stessi solo attraverso il confronto con gli altri…