L’imposta di bollo – dottor Massimo Villa

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L’imposta di bollo addebitata al cliente concorre a formare il reddito imponibile del contribuente forfettario e va assoggettato a imposta sostitutiva. Lo ha di recente chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 428/2022.

Sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro le fatture e i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro riguardanti alcune operazioni non assoggettate ad Iva, tra cui quelle dei contribuenti forfettari che sono qualificate come “non soggette”.

Con l’emissione della fatturazione elettronica, il bollo continua ad essere dovuto, ma secondo le modalità del Dm 17 giugno 2014, cioè inserendo una apposita dicitura nel file Xml e valorizzando il campo “bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica.

Sebbene sia prevista la solidarietà nel pagamento dell’imposta (articolo 22, Dpr 642/1972), l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione. Pertanto, l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera; qualora quest’ultimo decida di addebitarla al proprio cliente, l’importo riscosso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre alla formazione della base imponibile.

I contribuenti che fino ad ora hanno apposto la marca da bollo senza addebitare alcun importo ai propri clienti non devono preoccuparsi; coloro che, invece, hanno addebitato l’importo in fattura devono includere l’ammontare riscosso tra i ricavi.

Va tuttavia precisato che l’impatto fiscale non dovrebbe essere elevato, salvo il caso in cui il numero di fatture emesse sia significativo.

Esempio: ipotizziamo che un contribuente emetta cento fatture in un anno, tutte di importo superiore alla soglia di euro 77,47 che obbliga all’assolvimento del bollo e ipotizziamo che addebiti il bollo al proprio cliente. In totale, l’importo addebitato che concorre a formare il reddito è di 200 euro.

A questo importo andrà applicato il coefficiente proprio del tipo di attività esercitata (il più elevato è quello del 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi) e sul reddito netto, l’aliquota di imposta (5 o 15%).

Applicando il coefficiente del 78% e l’aliquota del 15%, l’incidenza fiscale per il soggetto che emette in un anno cento fatture sarà di euro 23,40. Se le fatture emesse non fossero cento, ma mille, l’impatto fiscale ammonterebbe a 234 euro.

Vien da sè che particolare attenzione va fatta sulla verifica della soglia dei 65mila euro, superata la quale scatta la fuoriuscita dal regime: in questi casi il bollo deve essere tenuto conto al fine di verificare il rispetto del limite.

 

Dottor Massimo Villa

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